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Sez. 3, Ordinanza n. 5516 del 11/03/2026 (Rv. 678236-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Omesso esame di un fatto interruttivo della prescrizione risultante da
Stato
decisa il 2026-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678236-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

documento prodotto in giudizio - Censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - Configurabilità - Mancanza di tempestiva eccezione di parte - Irrilevanza.

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE In genere.

È censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un atto interruttivo della prescrizione, risultante da un documento prodotto in giudizio e non considerato dal giudice, pur in assenza di tempestiva eccezione di parte espressamente e specificamente riferita riferita a tale documento.

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)