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Sez. 2, Ordinanza n. 11 del 07/01/1976 Cc. (dep. 14/02/1976) Rv. 132357 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DI FAR RIFERIMENTO ALLE CIRCOSTANZE DEL FATTO ED ALLE QUALITA MORALI DELL'IMPUTATO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1976-01-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/132357-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - OBBLIGO DI FAR RIFERIMENTO ALLE CIRCOSTANZE DEL FATTO ED ALLE QUALITA MORALI DELL'IMPUTATO - NECESSITA.*

Il giudice, nell'Esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla legge in tema di concessione o diniego della liberta provvisoria, adempie all'Obbligo della motivazione solo se faccia riferimento, sia pure in Forma succinta, agl'inderogabili criteri delle circostanze del fatto e delle qualita morali del prevenuto, nonche all'insussistenza di ragioni negative di carattere processuale ed al giudizio negativo in ordine alla probabilita che l'imputato possa compiere reati che pongano in pericolo le esigenze della collettivita. (V 126825, 126344, 126005, anno 1974).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)