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Sez. 5 - , Sentenza n. 1698 del 24/01/2018 (Rv. 646921 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI | Parti contraenti - Solidarietà passiva - Conseguenze - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646921-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - SOGGETTI OBBLIGATI

Ai sensi dell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, l'obbligazione per il pagamento dell'imposta di registro grava sulle parti contraenti in solido, sicché deve essere esclusa la sussistenza tra le stesse, sul piano processuale, di un litisconsorzio necessario. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata in una controversia in tema di impugnazione dell'avviso di accertamento e liquidazione dell'imposta di registro, promossa dall'acquirente di un immobile nei confronti dell'amministrazione fiscale, nella quale non era stato evocato in giudizio il venditore).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)