Sez. 2, Sentenza n. 48785 del 19/11/2003 Cc. (dep. 19/12/2003) Rv. 229000 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Presupposti - "Fumus commissi delicti" - Rilevanza dei fatti apprezzati dal giudice ai fini dell'integrazione del reato prospettato - Necessità - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE
Per l'applicazione della misura del sequestro preventivo è necessaria la congruenza della ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti cui la misura stessa si riferisce, dal che consegue l'illegittimità del provvedimento cautelare quando il giudice, nel motivare in punto di ricorrenza dei presupposti, esamini del fatto solo profili privi di rilevanza ai fini dell'integrazione del reato contestato. (Fattispecie nella quale, contestata una "truffa contrattuale" con riguardo all'appalto di opere murarie, il giudice del riesame aveva enunciato solo profili di negligenza in fase di progettazione e comportamenti frodatori in fase di esecuzione dei lavori, senza delineare artifici o raggiri utili a condizionare la conclusione del negozio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 322 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)