Sez. 5, Sentenza n. 8581 del 03/05/1985 Ud. (dep. 05/10/1985) Rv. 170572 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - ESIMENTE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRITICA - AMBITO E LIMITI.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - ESIMENTE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRITICA - AMBITO E LIMITI.*
La divulgazione di fatti che nella loro materialità obiettiva rivestono gli estremi della diffamazione non è consentita, salvo che ragioni di interesse pubblico richiedano che anche tali fatti siano conosciuti, come accade per tutti quegli avvenimenti interessanti la vita collettiva e le persone che ne sono protagoniste la conoscenza dei quali è essenziale alla formazione della pubblica opinione. In tal caso, ferma la sussistenza dell'interesse pubblico alla informazione, occorre per la ravvisabilità dell'esimente dello Esercizio del diritto di critica che i fatti divulgati siano veri, o almeno seriamente accertati, e che la divulgazione avvenga in termini di adeguatezza, cioè rispetti il limite della continenza intesa come moderazione, proporzione, misura. Tale concetto non va però inteso in senso assoluto e non possono quindi ritenersi vietati coloriture o toni aspri e polemici rientranti nel costume e termini oggettivamente offensivi che non abbiano equivalenti e non siano sovrabbondanti ai fini del concetto da esprimere.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)