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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 194 del 1989

Decisione
decisa il 1989-04-10, depositata il 1989-04-12
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:194
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15533

  • Lavoro (rapporto di)
  • Ristrutturazione della flotta pubblica (gruppo finmare) e interventi per l' armamento privato
  • Prepensionamento obbligatorio del personale esuberante
  • Limiti di età
  • Previsione del limite di 50 anni per le donne e di 55 per gli uomini
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 1106/1988.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica - Gruppo Finmare - e interventi per l'armamento privato), in relazione all'art. 3, secondo comma, stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1988 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Sante Maria Luisa ed altre e l'Adriatica di Navigazione S.p.a., iscritta al n. 629 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Venezia, nel procedimento civile tra Sante Maria Luisa ed altre e Adriatica di Navigazione S.p.a., con ordinanza del 15 aprile 1988 (R.O. n. 629 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, in relazione al secondo comma, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, nella parte in cui, ai fini del prepensionamento obbligatorio del personale esuberante, fissa per le donne un limite di età (50 anni) diverso e inferiore rispetto a quello (55 anni) stabilito per gli uomini; che, a parere del giudice remittente, risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si determina senza giustificato motivo tra lavoratrici e lavoratori e si verificherebbe, inoltre, contrasto con il quadro normativo formato dagli artt. 4, primo comma, 35, primo comma, 37, primo comma, della Costituzione, che consacra i principi della piena parità della donna lavoratrice rispetto all'uomo in tutti i suoi aspetti, da quello retributivo alla conservazione del posto di lavoro; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha concluso per l'inammissibilità o la infondatezza della questione.
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1106 del 1988, ha già dichiarato la illegittimità costituzionale della norma ora censurata, che, quindi, è stata espunta dall'ordinamento giuridico; che, pertanto, la questione sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma, della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica - Gruppo Finmare - e interventi per l'armamento privato), in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 37 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Venezia con l'ordinanza in epigrafe, perché già dichiarato costituzionalmente illegittimo nella stessa parte con la sentenza di questa Corte n. 1106 del 1988. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze