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Sez. 2, Sentenza n. 1701 del 17/05/1969 (Rv. 340691 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - CONDIZIONE - SI SINE LIBERIS DECESSERIT - ISTITUZIONE A TITOLO UNIVERSALE O PARTICOLARE CONDIZIONATA - CONDIZIONE SI SINE LIBERIS DECESSERIT - VALIDITA ANCHE PER IL CODICE CIVILE ABROGATO.*
Stato
decisa il 1969-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340691-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - CONDIZIONE - SI SINE LIBERIS DECESSERIT - ISTITUZIONE A TITOLO UNIVERSALE O PARTICOLARE CONDIZIONATA - CONDIZIONE SI SINE LIBERIS DECESSERIT - VALIDITA ANCHE PER IL CODICE CIVILE ABROGATO.*

L'istituzione a titolo universale o particolare sotto condizione sospensiva o risolutiva, espressamente riconosciuta come valida dal vigente codice civile, era ritenuta ugualmente valida anche sotto l'imperio del codice abrogato, in Mancanza di ragioni che giustificassero la limitazione della volonta del testatore nei casi in cui questi intendesse collegare l'efficacia delle sue Disposizioni ad un avvenimento futuro ed incerto. Conseguentemente, la clausola si sine liberis decesserit, avente la struttura di una condizione vera e propria, deve ritenersi valida sia per il codice vigente, sia per quello abrogato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 633

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)