Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 51 del 1971
Massime (1)
Massima n. 5470
- Imposte e tasse
- Imposte dirette
- Riscossione
- Esecuzione forzata sui beni mobili dotali della moglie del contribuente
- D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 207, lett. b
- Questione già dichiarata non fondata con riguardo agli artt. 3, 24, 29, 30, 42 e 113 della costituzione
- Validità delle stesse ragioni con riferimento all'art. 47 di questa
- Manifesta infondatezza.
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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b, D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), in riferimento agli artt. 3, 24, 29, primo comma, 30, primo comma, 42, 47 e 113 della Costituzione. Non sussistono motivi, infatti, perché la Corte si discosti dalle decisioni date con sentenze n. 42 e n. 93 del 1964, n. 129 del 1968, n. 107 del 1969, nel senso della non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b, D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30, 42 e 113 della Costituzione. Le ragioni esposte nelle suddette decisioni sono valide per escludere la fondatezza della censura anche in riferimento all'art. 47 della Costituzione.
Norme impugnate
- art. 207, lett. b) d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645
Parametri
- art. 29, comma 1, Cost.
- art. 113 Cost.
- art. 30, comma 1, Cost.
- art. 3 Cost.
- art. 24 Cost.
- art. 47 Cost.
- art. 42 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 207, lett. b, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 luglio 1969 dal pretore di San Giovanni in Fiore nel procedimento civile vertente tra Marano Serafina e l'Esattoria delle imposte di San Giovanni in Fiore, iscritta al n. 414 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 10 dicembre 1969;
2) ordinanza emessa l'11 marzo 1970 dal pretore di Siena nel procedimento civile vertente tra Cortesi Silvano e l'Esattoria comunale di Siena, iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22 aprile 1970.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice relatore Giuseppe Chiarelli.
punto 1
Ritenuto che il pretore di San Giovanni in Fiore, con ordinanza del 30 luglio 1969, ha proposto questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 207, lett. b, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 47 e 113 della Costituzione;
che la questione di legittimità costituzionale della stessa norma è stata proposta dal pretore di Siena, con ordinanza dell'11 marzo 1970, in riferimento agli artt. 42, 3, 24, 29, primo comma, 30, primo comma, 113 della Costituzione;
che nel giudizio introdotto con la menzionata ordinanza del pretore di San Giovanni in Fiore si è costituito, con atto 23 ottobre 1969, il Presidente del Consiglio dei ministri;
che le cause possono essere decise con unica pronuncia.
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenze n. 42 e n. 93 del 1964, n. 129 del 1968, n. 107 del 1969, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30, 42 e 113 della Costituzione;
che le ragioni ivi esposte sono valide per escludere la fondatezza della censura anche in riferimento all'art. 47 della Costituzione;
che pertanto non sussistono motivi per discostarsi dalle ricordate decisioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 207, lettera b, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), proposta, con le ordinanze citate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24, 29, primo comma, 30, primo comma, 42, 47 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
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