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Sez. U, Sentenza n. 10219 del 04/05/2006 (Rv. 590090 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Deroga della giurisdizione italiana - Art. 4, secondo comma della legge n. 218 del 1995 - Esclusione - Cause vertenti sui diritti indisponibili - Ambito - Cause ex art. 806, 808 secondo comma, prima parte, cod. proc. civ. - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590090-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

La legge n. 218 del 1995, che fissa le regole comuni sull'esercizio della giurisdizione italiana, sebbene, con il disposto dell'art. 4, secondo comma, ampli, rispetto al passato, gli spazi entro i quali le parti possono accordarsi, per accettare o derogare la giurisdizione interna a favore di un giudice straniero o di un arbitro estero, esclude, però, ogni possibilità di deroga alla giurisdizione italiana oltre che nei casi in cui la deroga non sia provata per iscritto anche nelle ipotesi in cui la causa verta sui diritti indisponibili, nel cui ambito vanno annoverate oltre le cause attribuite alla competenza esclusiva dei giudici italiani, anche quelle di cui all'art. 806 cod. proc. civ., nonché quelle di cui all'art. 808 cod. proc. civ., che statuisce testualmente, al secondo comma, prima parte, che le controversie di cui all'art. 409 cod. proc. civ. "possono essere decise da arbitri solo se ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro purché ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria". Tale conclusione è, peraltro, confortata dalla considerazione che la legge n. 218 del 1995, nel coordinare le sue norme di rinvio con il diritto sostanziale italiano, comporta l'applicazione di quelle norme interne non contingentemente legate al funzionamento della società italiana e caratterizzantesi come più tipicamente rivolte a garantire diritti fondamentali delle persone.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)