diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 7666 del 22/07/1985 Ud. (dep. 20/08/1985) Rv. 170252 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - PUNIBILITÀ - ESISTENZA DI UN REGOLAMENTO COMUNALE O DI UNA ORDINANZA DEL SINDACO - NECESSITÀ - VALUTAZIONE DEL GIUDICE PENALE - SULLA ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO - EFFETTO.*
Stato
decisa il 1985-07-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170252-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - PUNIBILITÀ - ESISTENZA DI UN REGOLAMENTO COMUNALE O DI UNA ORDINANZA DEL SINDACO - NECESSITÀ - VALUTAZIONE DEL GIUDICE PENALE - SULLA ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO - EFFETTO.*

Ai fini dell'accertamento del reato previsto dall'art. 659 cod. pen., il provvedimento amministrativo generale, quale un regolamento comunale o una ordinanza del sindaco e che completa il precetto penalmente sanzionato dalla norma suddetta, è assoggettabile al Sindacato di legittimità del giudice penale, il quale è tenuto ad accertare non solo la sussistenza di tutti i requisiti per la sua giuridica esistenza e la efficacia del provvedimento stesso, ma anche la sua emanazione in conformità alle norme procedurali e sostanziali nonché l'assenza del vizio di eccesso di potere, individuato come sviamento di potere. Ne consegue che, qualora a seguito di tale valutazione, il giudice penale ritenga il provvedimento giuridicamente inesistente, illegittimo o inefficace e, quindi, sia pure con effetti circoscritti alla fattispecie dedotta in giudizio, lo disapplichi, in virtù dell'Esercizio di simile potere conferitogli dall'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, l'Esercizio della professione o del mestiere rumoroso diventa penalmente irrilevante.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 659

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)