Sez. 2, Sentenza n. 1319 del 14/03/1985 Cc. (dep. 16/04/1985) Rv. 168715 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - MANDATI E ORDINI - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA PENA - NUOVI CRITERI EX ART. 1 LEGGE 28 LUGLIO 1984 N. 398 - APPLICABILITÀ IMMEDIATA - RIFERIMENTO AL TESTO VIGENTE DELL'ART. 272 COD. PROC. PEN. NEL PERIODO TRANSITORIO EX ART. 30 LEGGE N. 398/84.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - MANDATI E ORDINI - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA PENA - NUOVI CRITERI EX ART. 1 LEGGE 28 LUGLIO 1984 N. 398 - APPLICABILITÀ IMMEDIATA - RIFERIMENTO AL TESTO VIGENTE DELL'ART. 272 COD. PROC. PEN. NEL PERIODO TRANSITORIO EX ART. 30 LEGGE N. 398/84.*
L'art. 1 della legge 28 luglio 1984 n. 398, anche nella parte in cui, innovando in tema di Determinazione della pena ai fini del computo dei termini di custodia cautelare, esclude che si possa tener conto delle circostanze aggravanti comuni, è norma di immediata applicazione, non essendo detta norma compresa tra quelle per le quali l'art. 30 della stessa legge differisce di sei mesi l'entrata in vigore. Nè a ciò è di ostacolo il collegamento strumentale tra l'art. 255 cod. proc. pen. (nella nuova formulazione dell'art. 1 legge n. 398/84) e l'art. 272 stesso codice, modificato dall'art. 3 della nuova legge con applicazione differita (art. 30 cit.), ben potendo la norma innovativa dell'art. 1 trovare applicazione nel periodo transitorio, durante il quale i termini di durata della custodia preventiva restano quelli stabiliti dalla precedente normativa. (Conf mass n 166345).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 255 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Legge 28/07/1984 num. 398 art. 1, Legge 28/07/1984 num. 398 art. 3, Legge 28/07/1984 num. 398 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)