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Sez. 6, Sentenza n. 2286 del 19/01/1973 Ud. (dep. 20/03/1973) Rv. 123609 - 01

COMPETENZA PENALE - RIMESSIONE DI PROCEDIMENTI - CASI - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI MAGISTRATI - REATO COMMESSO DA VICE PRETORE ONORARIO - NECESSITA DELLA RIMESSIONE - INOSSERVANZA - NULLITA.*
Stato
decisa il 1973-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/123609-01

COMPETENZA PENALE - RIMESSIONE DI PROCEDIMENTI - CASI - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI MAGISTRATI - REATO COMMESSO DA VICE PRETORE ONORARIO - NECESSITA DELLA RIMESSIONE - INOSSERVANZA - NULLITA.*

L'Obbligo della rimessione dei procedimenti riguardanti magistrati sussiste anche se il reato e stato commesso da un magistrato onorario(nella specie, Vice pretore), escluso il conciliatore. Poiche la norma dell'art 60 cod proc pen toglie al giudice, che sarebbe competente secondo i normali criteri, la capacita a conoscere di quel determinato procedimento, la sua inosservanza rientra nel paradigma dell'art 185, n 1, cod proc pen, e quindi importa una nullita di carattere assoluto, come tale rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. (V 116803, anno 1971, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)