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Sez. 2 - , Ordinanza n. 22201 del 22/09/2017 (Rv. 645554 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Danno da "fermo tecnico" di imbarcazione - Risarcibilità - Oneri probatori e di allegazione della parte - Necessità.
Stato
decisa il 2017-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645554-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI

Il danno da "fermo tecnico" di un’imbarcazione incidentata non è risarcibile in via equitativa, né può considerarsi “in re ipsa”, quale conseguenza automatica del sinistro e della indisponibilità del natante, avendo la parte l’onere di allegare e provare di aver sostenuto costi (sempre che la durata della riparazione non sia stata talmente breve da renderne irrilevante l'entità) e spese per procurarsi un'imbarcazione sostitutiva e, comunque, elementi idonei a determinare la misura del pregiudizio subito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)