Sez. 2 - , Ordinanza n. 22201 del 22/09/2017 (Rv. 645554 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Danno da "fermo tecnico" di imbarcazione - Risarcibilità - Oneri probatori e di allegazione della parte - Necessità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
Il danno da "fermo tecnico" di un’imbarcazione incidentata non è risarcibile in via equitativa, né può considerarsi “in re ipsa”, quale conseguenza automatica del sinistro e della indisponibilità del natante, avendo la parte l’onere di allegare e provare di aver sostenuto costi (sempre che la durata della riparazione non sia stata talmente breve da renderne irrilevante l'entità) e spese per procurarsi un'imbarcazione sostitutiva e, comunque, elementi idonei a determinare la misura del pregiudizio subito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)