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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 215 del 1991

Decisione
decisa il 1991-05-20, depositata il 1991-05-24
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:215
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 17288

  • Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
  • Giudice rimettente, giudizio " a quo ", ordinanza di rimessione
  • Configurazione della fattispecie criminosa addebbitata agli imputati e individuazione del momento perfezionativo del reato
  • Competenza del giudice a quo
  • Insindacabilità da parte della corte costituzionale
  • (Fattispecie in materia di reati edilizi).
Leggi la massima
La configurazione della fattispecie criminosa (nella specie reato di lottizzazione abusiva) e la conseguente individuazione di un momento commissivo del reato diverso per ciascuno dei concorrenti e distinto da quello consumativo finale (eguale per tutti ed utile ai fini della decorrenza del termine di prescrizione), attiene alla qualificazione giuridica dei fatti che compete al giudice a quo e che pertanto non può essere censurata dalla Corte costituzionale. (Principio affermato dalla Corte, in giudizio sulla legittimità costituzionale sollevata per la mancata estensione dell'amnistia di cui al d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, al reato di lottizzazione abusiva, se commesso dopo il 14 marzo 1985 (ved. massima A), nel respingere una eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, avanzata per avere il giudice a quo, nel procedere per il reato di lottizzazione abusiva a carico di 44 imputati in concorso tra loro, contestato solo ad alcuni il reato previsto dall'art. 17, lett. b), della legge n. 10, del 1977 - essendo la loro condotta cessata prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 - e contestato agli altri il reato di cui all'art. 20, lett. c), della legge del 1985, ma al tempo stesso contestando a tutti i concorrenti la consumazione del reato nel medesimo momento).

Massima n. 17289

  • Amnistia e indulto
  • Provvedimento di clemenza
  • Prevista applicabilità ai reati di lottizzazione abusiva se commessi prima del 14 marzo 1985, e non invece, se commessi in epoca successiva
  • Lamentata disparità di trattamento
  • Giustificazione
  • Più accentuato disvalore sociale del fatto nella seconda ipotesi
  • Non fondatezza della questione.
Leggi la massima
Spetta in via esclusiva al legislatore la scelta del criterio di discriminazione fra i reati amnistiabili e non con la conseguenza che le relative valutazioni possono essere sindacate dalla Corte costituzionale solo ove la sperequazione normativa, fra figure omogenee di reati, assuma dimensioni tali da non potersi considerare sorrette da ragionevoli giustificazioni; tale circostanza non ricorre nel caso di specie, ove si consideri che il legislatore del 1985, aggravando in misura assai rilevante la pena per il reato di lottizzazione abusiva, ha dimostrato di ritenere altrettanto aumentato il disvalore sociale del fatto, sì che il diverso trattamento operato nel provvedimento di clemenza per il reato di lottizzazione abusiva, se posto in essere in epoca successiva alla riforma del 1985, non può essere ritenuto irragionevole. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, lett. c), legge 11 aprile 1990, n. 73 e 3, primo comma, lett. c) d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - Sulle competenze del legislatore in ordine alle scelte fra i reati amnistiabili: S. n. 59/1980.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, lett. e), n. 1 della legge 11 aprile 1990 n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia) e 3, primo comma, lett. e), n. 1 del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di amnistia), promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1990 dal Pretore di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, nei procedimenti penali riuniti a carico di Peano Giacinto ed altri, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri.

Ritenuto in fatto

punto 1
Con ordinanza del 23 ottobre 1990 il Pretore di Sanremo ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, lett. e), n. 1, della legge 11 aprile 1990 n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia), e 3, primo comma, lett. e), n. 1, del d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 (Concessione di amnistia). Espone il giudice a quo che, in un procedimento penale per il reato di lottizzazione abusiva a carico di 44 imputati, ad una parte di essi è stato contestato il solo reato di cui all'art. 17 lett. b) della legge 28 gennaio 1977 n. 10, essendo le loro condotte cessate prima della entrata in vigore della legge n. 47 del 1985; agli altri imputati, le cui condotte sono state successive all'entrata in vigore della citata legge, è stato invece contestato il reato di cui all'art. 20 lett. c) della legge n. 47 del 1985. Peraltro, secondo il Pretore, trattandosi di reato unitario sotto il profilo sostanziale, il momento della consumazione va determinato per tutti gli imputati alla data dell'ultima condotta penalmente rilevante, e cioè al 23 novembre 1987. Ne consegue, a suo avviso, che le norme impugnate, non prevedendo tra le esclusioni dal beneficio dell'amnistia i reati previsti dall'art. 17 lett. b) della legge 28 gennaio 1977 n. 10, poi sostituito dall'art. 20, comma primo, lett. b) e c) della legge 28 febbraio 1985 n. 47, avrebbero creato una disparità di trattamento tra soggetti che hanno posto in essere la medesima condotta in tempi diversi, in quanto il provvedimento di clemenza potrebbe essere applicato solo agli imputati del reato di cui all'art. 17, lett. b), prima citato.
punto 2
È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della questione sollevata. Sostiene la difesa del Governo che la ricostruzione giuridica effettuata dal giudice remittente deve ritenersi del tutto errata, con conseguente difetto di rilevanza della questione nel giudizio a quo. Sarebbe, infatti, palesemente contraddittoria la configurazione di un'imputazione che indica un reato (art. 17, lett. b), della legge n. 10 del 1977) con una data di commissione successiva alla cessazione di vigenza della norma stessa. La legge 28 febbraio 1985 n. 47, prosegue l'Avvocatura, prevede espressamente all'art. 2 che le disposizioni del capo f) sostituiscono, tra gli altri, l'art. 17 della legge n. 10 del 1977, sicché dal 17 marzo 1985 (data di entrata in vigore della legge n. 47 del 1985) l'art. 17 della legge n. 10 del 1977 non ha più vigenza; conseguentemente non può esservi data di commissione per tale reato successiva al 17 marzo 1985. Pertanto le situazioni ipotizzabili sarebbero solo le seguenti: a) - la condotta dell'imputato è cessata prima del 17 marzo 1985, allora lo stesso risponde del reato previsto dall'art. 17 della legge n. 10 del 1977, con data di commissione al momento della cessazione della condotta; in tale caso il termine prescrizionale sarebbe decorso prima dell'entrata in vigore della legge di amnistia e quindi la questione risulterebbe irrilevante, dovendo prevalere la causa estintiva della prescrizione, che è quella verificatasi per prima; b) - accedendo invece alla tesi del Pretore, secondo cui la data di consumazione deve essere identica per tutti gli imputati e deve essere indicata nel 23 novembre 1987, allora il reato da contestare a tutti dovrà essere quello previsto dalla normativa in vigore alla data della consumazione, e cioè dall'art. 20 della legge n. 47 del 1985; anche in tal caso la questione non si porrebbe. In conclusione, secondo la difesa del Governo, l'unica operazione che appare del tutto inaccettabile sarebbe proprio quella effettuata dal giudice remittente dato che essa comporta una discrasia nella formulazione dell'imputazione tra data del commesso reato e tempo di vigenza della norma.

Considerato in diritto

punto 1
Il pretore di Sanremo dubita della legittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, degli artt. 3, primo comma, lett. e), n. 1, della legge 11 aprile 1990 n. 73 (delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia) e 3, primo comma, lett. e), n. 1, del d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 (Concessione di amnistia). La normativa in questione, ad avviso del giudice remittente, avrebbe creato una illegittima disparità di trattamento tra soggetti che hanno posto in essere la medesima condotta in tempi diversi poiché non ha indicato, tra le esclusioni oggettive dal beneficio dell'amnistia, i reati di lottizzazione abusiva previsti dall'art. 17, lett. b), della legge 28 gennaio 1977 n. 10; norma poi sostituita dall'art. 20, comma primo, lett. c), della legge 28 febbraio 1985 n. 47, compreso invece tra le predette esclusioni oggettive.
punto 2
L'Avvocatura dello Stato ha eccepito pregiudizialmente l'inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza, osservando che il giudice a quo, nel procedere per il reato di lottizzazione abusiva a carico di 44 imputati in concorso tra loro, ha contestato solo ad alcuni il reato previsto dall'art. 17, lett. b), della legge n. 10 del 1977 (per essere la loro condotta cessata prima dell'entrata in vigore della legge n. 47 del 1985) mentre ad altri ha contestato il reato di cui all'art. 20, lett. c), della citata legge n. 47 del 1985, attenendosi al principio indicato dall'art. 2 del codice penale, in materia di successione di leggi penali nel tempo. Poiché però il pretore di Sanremo ha considerato unitario dal punto di vista sostanziale il reato, ed ha contestato a tutti i concorrenti la consumazione del reato nel medesimo momento, sarebbe allora illogico e contraddittorio configurare un'imputazione che contesti un reato (art. 17, lett. b), della legge n. 10 del 1977) con data di commissione successiva alla cessazione della vigenza della norma stessa. L'eccezione non può essere accolta. La questione in esame è sollevata dal giudice a quo sul presupposto che il reato di lottizzazione abusiva, ove compiuto da più persone, si protragga fino alla realizzazione dell'ultima condotta penalmente rilevante da parte di alcuno degli imputati, anche se a ciascuno dei concorrenti il reato deve essere contestato secondo la norma sanzionatrice in vigore al tempo in cui è stata posta in essere, e si è esaurita, ogni singola condotta. Detta configurazione della fattispecie, e la conseguente individuazione di un momento commissivo (o perfezionativo) del reato diverso per ciascuno dei concorrenti, e distinto da quello consumativo finale (eguale per tutti ed utile ai fini della decorrenza della prescrizione), attiene alla qualificazione giuridica dei fatti che compete al giudice a quo e pertanto non può essere censurata da questa Corte.
punto 3
Nel merito la questione non è fondata. Questa Corte ha sempre ritenuto che spetti esclusivamente al legislatore la scelta del criterio di discriminazione fra reati amnistiabili e non, precisando che le relative valutazioni non possono essere sindacate salvo che ricorrano casi in cui la sperequazione normativa, tra figure omogenee di reati, assuma dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione (cfr. sent. n. 59 del 1980). Nel caso in esame è sufficiente osservare che il confronto tra le due fattispecie normative (che pur attengono alla tutela del medesimo bene giuridico) rende evidente come il legislatore del 1985, aggravando in misura assai rilevante le pene previste per il reato di lottizzazione abusiva, abbia dimostrato di ritenere altrettanto aumentato il disvalore sociale del fatto; tanto basta perché il diverso trattamento delle due norme nel provvedimento di clemenza non possa essere ritenuto irragionevole.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, lett. e), n. 1, della legge 11 aprile 1990 n. 73 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia), e 3, primo comma, lett. e), n. 1, del d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 (Concessione di amnistia) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, con l'ordinanza citata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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