Sez. 1 - , Sentenza n. 23425 del 17/11/2016 (Rv. 642656 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE | Fatti idonei diversi dalla registrazione - Elencazione non tassativa - Valutazione da parte del giudice di merito - Prova - Fattispecie.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE
L'art. 2704 c.c. non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autentica deve ritenersi certa rispetto ai terzi e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa. Tale fatto può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale non è ammessa solo se direttamente vertente sulla data della scrittura. (Nella fattispecie, relativa ad insinuazione al passivo fallimentare di un credito da conto corrente bancario, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che non aveva tenuto conto della produzione in altro giudizio del contratto che documentava i rapporti di debito fra le parti, con attestazione fidefaciente del cancelliere in ordine alla sua datazione anteriore rispetto alla dichiarazione di fallimento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)