Sez. 1, Sentenza n. 660 del 13/02/1978 (Rv. 390000 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - DIRITTO DI INTERVENTO - CONFLITTO DI INTERESSI - FUSIONE - MODALITA - DELIBERAZIONE DI FUSIONE - DELIBERAZIONE ADOTTATA CON IL VOTO DI SOCI IN CONFLITTO DI INTERESSI - IMPUGNABILITA - CONDIZIONI - DANNO POTENZIALE DELLA SOCIETA E COSIDDETTA PROVA DI RESISTENZA - DELIBERA DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE PRESA DALLA SOCIETA INCORPORATA CON IL VOTO DELL'ENTE INCORPORANTE - ACCERTAMENTO DI MANCANZA DI PREGIUDIZIO PER LA SOCIETA INCORPORATA - ANNULLABILITA DELLA DELIBERA - ESCLUSIONE - COSIDDETTA PROVA DI RESISTENZA - IRRILEVANZA.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - DIRITTO DI INTERVENTO - CONFLITTO DI INTERESSI - FUSIONE - MODALITA - DELIBERAZIONE DI FUSIONE - DELIBERAZIONE ADOTTATA CON IL VOTO DI SOCI IN CONFLITTO DI INTERESSI - IMPUGNABILITA - CONDIZIONI - DANNO POTENZIALE DELLA SOCIETA E COSIDDETTA PROVA DI RESISTENZA - DELIBERA DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE PRESA DALLA SOCIETA INCORPORATA CON IL VOTO DELL'ENTE INCORPORANTE - ACCERTAMENTO DI MANCANZA DI PREGIUDIZIO PER LA SOCIETA INCORPORATA - ANNULLABILITA DELLA DELIBERA - ESCLUSIONE - COSIDDETTA PROVA DI RESISTENZA - IRRILEVANZA.*
L'art 2373, secondo comma cod civ, ove stabilisce che la deliberazione dell'assemblea di una societa di capitali, adottata con il voto di soci in conflitto di interessi, e impugnabile qualora possa recare danno alla societa medesima, se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza, fissa, al fine di detta impugnabilita, due condizioni distinte ed indipendenti: la prima - in ordine logico - e il danno, anche solo potenziale, della societa e la seconda e costituita dalla cosiddetta prova di resistenza, cioe l'accertamento della maggioranza con la previa detrazione dei voti dei soci in conflitto di interessi. Pertanto, con riguardo ad una delibera di fusione per incorporazione, presa dalla societa incorporata con il voto dell'ente incorporante (nella specie, rispettivamente, banca depositi e prestiti ed istituto bancario S Paolo di Torino), l'accertamento che l'incorporazione stessa non comporta alcun pregiudizio, sia pur potenziale, per la societa incorporata, determina l'esclusione dell'annullabilita della delibera medesima, ai sensi della norma indicata, rendendo irrilevante ogni ulteriore indagine sul raggiungimento o meno della prescritta maggioranza senza il voto di quel socio in conflitto di interessi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2373, Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2501
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)