Sez. 1, Sentenza n. 2376 del 30/06/1969 (Rv. 341826 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - PROCURATORE NON ISCRITTO NEGLI ALBI DEL DISTRETTO DI APPARTENENZA DEL GIUDICE ADITO - NULLITA ASSOLUTA - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CITAZIONI - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - PROCURATORE NON ISCRITTO NEGLI ALBI DEL DISTRETTO DI APPARTENENZA DEL GIUDICE ADITO - NULLITA ASSOLUTA - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
L'art. 125, primo comma, cod.proc.civ. (richiamato per l'atto di appello dall'art. 342 dello stesso codice), disponendo che l'atto di citazione deve essere sottoscritto dal 'difensorè, esige che esso provenga da un procuratore legale munito di mandato ed abilitato ad esercitare nel distretto al quale appartiene l'ufficio giudiziario adito. Ne consegue che l'atto di citazione o di appello, sottoscritto da procuratore non esercente nel distretto, deve considerarsi radicalmente nullo, per Mancanza della titolarita e provenienza di esso da soggetto munito del necessario jus postulandi e, pertanto, insuscettibile di sanatoria per effetto della Costituzione della controparte. (V. 2365-69, massima n.341804 3947-68, massima n. 337488 bis ed altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)