diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 28577 del 23/06/2026 Ud. (dep. 28/07/2026) Rv. 290529-05

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Subappalto - Subappaltante - Obblighi di prevenzione in qualità di datore di lavoro - Esclusione - Condizioni - Obblighi di cui agli artt. 96 e 97 d.lgs. n. 81 del 2008 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2026-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290529-05

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di sicurezza sul lavoro, deve escludersi, in caso di subappalto caratterizzato dall'assenza di ingerenza da parte del subappaltante, la perduranza sul medesimo degli obblighi prevenzionistici del datore di lavoro, in ragione del mancato esercizio di un effettivo potere discrezionale in tale ambito, ferma restando l'operatività della disciplina di cui agli artt. 96, 97 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e la sussistenza, in capo al subappaltante, degli obblighi di redazione del piano operativo di sicurezza, di verifica della sicurezza dei lavori affidati e di accertamento della congruenza del piano operativo di sicurezza della subappaltante rispetto all'analogo documento della subappaltatrice.

Cod. Pen. art. 40 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 96, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 97

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)