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Sez. 1, Sentenza n. 3182 del 10/11/1971 (Rv. 354574 - 01)

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - IPOTESI DI CUI AL N 2 ED AL SECONDO COMMA DELL'ART 67 LEGGE FALLIMENTARE - CAUSA PETENDI RISPETTIVA - DIVERSITA - AZIONE FONDATA SULL'IPOTESI DI CUI AL SECONDO COMMA IN PRIMO GRADO - DEDUZIONE IN APPELLO DELLA IPOTESI DI CUI AL 2 - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354574-01

FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - IPOTESI DI CUI AL N 2 ED AL SECONDO COMMA DELL'ART 67 LEGGE FALLIMENTARE - CAUSA PETENDI RISPETTIVA - DIVERSITA - AZIONE FONDATA SULL'IPOTESI DI CUI AL SECONDO COMMA IN PRIMO GRADO - DEDUZIONE IN APPELLO DELLA IPOTESI DI CUI AL 2 - INAMMISSIBILITA.*

Le due ipotesi di revocatoria fallimentare, previste rispettivamente al n 2 del primo comma e dal secondo comma dell'art 67 della legge fallimentare, presentano requisiti, formali e sostanziali, distinti e rispondono a situazioni di fatto diverse, che valgono a differenziarle, dando luogo a due distinte azioni che, pur nella identita del petitum, sono caratterizzate da causae petendi costituite da elementi di fatto diversi. Di guida che costituisce domanda nuova, non consentita in appello per la diversita della 'causa petendì, quella con cui il curatore del fallimento, dopo aver chiesto in primo grado la revoca di un atto a titolo oneroso compiuto dal fallito in favore di chi era a conoscenza del suo stato di insolvenza, abbia dedotto, per la prima volta nel giudizio di secondo grado, che l'atto in questione costituiva, in realta, un atto estintivo di un debito pecuniario esigibile e scaduto effettuato con mezzi anormali di pagamento. (Conf 2183'65; 1139'68, mass n 332619).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 267, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 267

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)