Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale
Testo in vigore al
Capo II. Liquidazione del trattamento di quiescenza
Art. 148 art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656
1. Il trattamento di quiescenza sara' liquidato agli iscritti con le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato, anche per quanto si riferisce alla misura del trattamento stesso.
Art. 149 art. 87 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120; art. 20, quarto comma, della legge 5 marzo 1961, n. 211
1. In aggiunta alla pensione diretta o di riversibilita' e' corrisposto al pensionato un assegno temporaneo mensile di carovita nella stessa misura stabilita per i pensionati civili dello Stato o loro superstiti.
2. Tale assegno per gli agenti con mansioni di ricevitore, di portalettere e di procaccia, che alla data della cessazione dal servizio prestavano la loro opera per meno di sei ore al giorno, e' concesso nella misura di tanti sesti del normale assegna quante erano le ore di servizio.
3. All'assegno di carovita, di cui sopra, si applica l'art. 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870.
Art. 150 art. 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656
1. Le istanze per il conseguimento della indennita' o della pensione debbono essere trasmesse all'istituto postelegrafonici, direttamente o tramite la direzione provinciale delle poste.
2. Le indennita' o le pensioni nella misura normale sono deliberate dal presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto postelegrafonici in base alla relazione di un consigliere all'uomo designato dal consiglio, quando il relatore si uniformi alle proposte della direzione dell'istituto medesimo.
3. Le proposte dalle quali il relatore dissenta, le proposte di pensione privilegiate, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima, sono invece deliberate dal presidente su conforme parere del consiglio di amministrazione.
4. La deliberazione del presidente e' comunicata alle parti interessate.
Art. 151 art. 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656
1. Entro novanta giorni dalla comunicazione della deliberazione adottata sulle istanze, di cui al precedente articolo, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti.
2. Non e' ammesso il ricorso contro la liquidazione dell'indennita' per chi ne abbia fatto riscossione prima della scadenza del termine di cui al precedente comma.
3. La riscossione della pensione non pregiudica il diritto del pensionato, della vedova e degli orfani ad ottenere il pagamento della maggiore pensione che ad essi potesse spettare in seguito a decisione della Corte dei conti.
4. Rimane sospeso il pagamento dell'indennita', per chi abbia presentato ricorso ai fini del conseguimento della pensione, fino alla decisione del ricorso. Il presidente dell'istituto, pero', su domanda dell'interessato e quando si verifichino circostanze degne di considerazione, puo' consentire il pagamento di una parte dell'indennita' stessa; contro il provvedimento del presidente dell'istituto, l'interessato puo' ricorrere al Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Art. 152 art. 91 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656
1. Il godimento della pensione decorre dal giorno in cui viene a cessare il rapporto di servizio.
2. Le pensioni per le vedove e gli orfani decorrono dal giorno successivo a quello della morte dell'iscritto o della vedova.
Capo III. Assegno vitalizio - Buonuscita - Assistenza scolastica
Art. 153 art. 92 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120
1. L'istituto postelegrafonici corrisponde agli iscritti, o loro superstiti, nella misura prevista per gli impiegati civili dello Stato, un'indennita' di buonuscita od un assegno vitalizio secondo che la cessazione dal servizio avvenga o non con diritto a pensione; concede, altresi', gratuitamente l'assistenza scolastica o il ricovero in convitti agli orfani degli iscritti.
2. A tal fine gli iscritti sono tenuti a versare all'istituto postelegrafonici un contributo pari a quello dovuto dagli impiegati civili dello Stato all'opera di previdenza gestita dall'ente di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.
3. All'indennita' di buonuscita ed all'assegno vitalizio si applicano le riduzioni di cui all'art. 149.
4. Per le concessioni, di cui al presente articolo, si applicano, in quanto possibile, le norme vigenti per impiegati civili dello Stato.
Capo IV. Contributi da versare al fondo di quiescenza
Art. 154 art. 93 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656
1. L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni corrisponde al fondo, di cui al precedente art. 140, un contributo annuo pari al doppio di quello dovuto dagli iscritti a norma dell'art. 147.
2. Quale concorso nelle erogazioni, di cui all'art. 153 corrisponde, inoltre, all'istituto un contributo uguale a quello dovuto dagli iscritti a norma dell'articolo stesso.
Art. 155 art. 8 della legge 25 gennaio 1960, n. 4
1. La cessazione dal servizio per raggiungimento dell'eta' di sessantacinque anni degli iscritti al fondo, di cui all'art. 140 che erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 120, e' differita a quando avranno maturato il diritto alla pensione a carico del fondo suddetto, tenuto conto del periodo riscattabile ai sensi dell'art. 157 del presente decreto e di quello pensionabile eventualmente prestato in una amministrazione dello Stato o presso gli enti di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523.
2. Coloro che siano gia' titolari di pensione diretta a carico dello Stato non possono essere trattenuti in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di eta'.
Art. 156 art. 12, primo comma, della legge 25 gennaio 1960, n. 4; art. 22 della legge 5 marzo 1961, n. 211
1. Il personale effettivo di cui all'art. 22 della legge 5 marzo 1961, n. 211, iscritto al fondo di quiescenza previsto dall'art. 140 del presente decreto, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 211, puo' restare in servizio anche oltre il 65° anno di eta', limitatamente al periodo necessario per il conseguimento del diritto al trattamento minimo di quiescenza, tenuto conto del periodo di servizio riscattabile e comunque non oltre il 700 anno di eta'.
Art. 157 art. 2, primo, secondo, terzo comma, della legge 25 gennaio 1960, n. 4; articolo 97, terzo e quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
1. Il periodo di servizio effettivamente prestato sino al 30 settembre 1952 in qualita' digerente, supplente, collettore o portalettere effettivo e provvisorio, procaccia con obbligazione personale, addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi nelle ricevitorie di maggiore importanza con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, puo' essere riscattato versando un contributo pari a quello previsto dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato, ai soli fini del trattamento di quiescenza, da parte di coloro che siano o siano stati iscritti al fondo per il trattamento di quiescenza, di cui all'art. 140 del presente decreto, con le qualifiche di direttore di ufficio locale, titolare di agenzia, ufficiale, ricevitore o portalettere. Per il personale anzidetto resta ferma la possibilita' di riscattare, ai soli fini del trattamento di quiescenza, il periodo, di servizio effettivamente prestato in qualita' di ricevitore dal 1 luglio 1936 al 30 settembre 1952, verso il pagamento del contributo sopra indicato.
2. Per coloro che siano stati o saranno iscritti al citato Fondo posteriormente al 11 ottobre 1952 con le qualifiche indicate nel primo comma dell'art. 141 del presente decreto, e' ammesso, altresi', il riscatto, ai soli fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato dopo il 30 settembre 1952 in qualita' di supplente giornaliero, di procaccia con obbligazione personale e di addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali di maggiore importanza con assicurazione presso l'istituto nazionale della previdenza sociale.
3. Per gli iscritti al fondo, di cui ai commi precedenti, e', altresi', riscattabile il servizio prestato negli uffici postali e telegrafici dell'ex Africa orientale italiana e nelle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle isole italiane dell'Egeo, nonche' l'eventuale periodo di interruzione forzata dal servizio in seguito ad eventi bellici od in conseguenza di questi.
4. Il periodo di servizio prestato in qualita' di coadiutore reggente, previo passaggio di gestione, puo' essere riscattato dagli iscritti al fondo di cui all'art. 140.
5. Il periodo di servizio prestato dai concessionari delle agenzie di cui all'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e' ammesso a riscatto, da parte di coloro che, dal 11 ottobre 1952, siano stati iscritti al fondo di cui al precedente articolo.
Capo VI. Riscatto dei servizi
Art. 158 art. 3, primo comma, della legge 25 gennaio 1960, n. 4; art. 97, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
1. Ai fini della presentazione della domanda di riscatto dei servizi di cui al precedente art. 157 da parte dell'iscritto, o dei suoi superstiti, direttamente, o tramite la direzione provinciale delle poste, all'istituto postelegrafonici, si applicano i termini previsti dall'art. 6 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.
Art. 159 art. 4 della legge 25 gennaio 1960, n. 4
1. Il contributo di riscatto, che non sia versato in unica soluzione, puo' essere suddiviso in rate mensili da trattenersi sullo stipendio o sulla retribuzione o sulla pensione per un periodo di tempo che sara' fissato dal consiglio di amministrazione dell'istituto postelegrafonici e comunque non superiore al periodo di servizio da riscattare.
2. Per i riscatti, di cui al primo comma del precedente art. 157, e' computato quanto l'interessato abbia gia' versato all'ex istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici, per il trattamento di quiescenza o di licenziamento, prima dell'ottobre 1952.
3. Per il personale, gia' cessato dal servizio, il trattamento di quiescenza decorrera' dalla data di entrata in vigore della legge 25 gennaio 1960, n. 4 e dalla stessa data cessera' il trattamento di pensione o di assegno vitalizio in godimento.
4. Ove all'interessato sia stata liquidata indennita', il relativo importo deve essere restituito al fondo di cui all'art. 140 del presente decreto.
Art. 160 art. 115, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; art. 11 della legge 25 gennaio 1960, n. 4
1. L'iscritto gia' assicurato obbligatoriamente presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale alla data della cessazione dal servizio non si trovi in possesso dei requisiti prescritti per liquidare la pensione di vecchiaia o invalidita' in base alle norme che disciplinano l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, consegue a carico della assicurazione stessa con effetto da tale cessazione un assegno speciale annuo.
2. Per determinare tale assegno si procedera' alla liquidazione della pensione considerando come se fossero coperti da contribuzione anche gli anni di servizio successivi alla iscrizione al fondo di cui all'art. 140 fino al raggiungimento dei limiti di eta' e di contribuzione previsti dalla legge sull'assicurazione obbligatoria per il diritto a pensione di vecchiaia ed invalidita' e considerando versato in ciascuno di tali anni un contributo complessivo annuo pari a quello medio versato durante gli anni di effettiva contribuzione dell'assicurazione obbligatoria.
3. L'ammontare annuo della pensione che ne risultera', calcolata a norma delle disposizioni che disciplinano l'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, sara' frazionato in tante quote quanti sono gli anni intercorrenti dall'inizio della contribuzione alla detta assicurazione obbligatoria e la data in cui sia sorto il diritto alla liquidazione della pensione in base alle norme proprie dell'ordinamento della detta assicurazione.
4. L'assegno speciale annuo sara' pari alla somma di tante frazioni calcolate ai sensi del comma precedente quanti sono gli anni di effettiva contribuzione all'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti.
5. Restano salvi i maggiori diritti derivanti anche da eventuale volontaria prosecuzione dell'assicurazione.
6. Analogo trattamento spetta in caso di morte ai familiari dell'assicurato aventi titolo a pensione.
Art. 161 art. 5 della legge 25 gennaio 1960, n. 4
1. Nei confronti degli iscritti al fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 140 del presente decreto, e loro superstiti, che si avvalgono della facolta' di riscatto dei servizi, di cui al precedente art. 157, dalla pensione diretta, indiretta o di riversibilita' dovuta a carico del fondo stesso viene detratta la pensione, quota di pensione o assegno speciale, di cui all'art. 160 del presente decreto eventualmente spettante nell'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, in relazione ai servizi computati nella liquidazione della pensione a carico del fondo predetto.
2. Nel caso di variazione della pensione o assegno speciale liquidato dall'istituto nazionale della previdenza sociale, l'istituto postelegrafonici provvedera' alla rideterminazione della pensione corrisposta a norma del precedente comma a carico del fondo, di cui all'art. 140 del presente decreto.
3. Per il personale, di cui al presente articolo il contributo da versare per il riscatto dei servizi indicati al precedente art. 157, coperti da assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti, e' ridotto alla misura del 4 per cento.
4. Al fine di ottenere la riduzione del contributo di riscatto, gli interessati debbono produrre una attestazione rilasciata dall'istituto nazionale della previdenza sociale, dalla quale risulti ii periodo di contribuzione obbligatoria all'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti e l'eventuale pensione o assegno speciale liquidato.
Art. 162 art. 6, quarto comma, della legge 25 gennaio 1960, n. 4
1. I servizi prestati in qualita' di ricevitore anteriormente al 1 luglio 1936 dai direttori di ufficio locale e dai titolari di agenzia sono valutati di per se', ai fini del trattamento di quiescenza, senza versamento di ulteriore contribuzione dalla data di entrata in vigore della legge 25 gennaio 1960, n. 4.
Capo VII. Cumulo di servizi Cumulo di servizi
Art. 163 art. 7 della legge 25 gennaio 1960, n. 4; art. 20 della legge 5 marzo 1961, n. 211
1. Per le cessazioni dal servizio a partire dal 29 gennaio 1960, data di entrata in vigore della legge 25 gennaio 1960, n. 4, i servizi prestati presso gli uffici locali, agenzie, ricevitorie, zone di portalettere e quelli di procacciato, valutabili da parte del fondo, di cui all'art. 140 del presente decreto, sono cumulabili, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, con quelli indicati dell'art. 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523, applicando, a tutti gli effetti, le norme contenute nella citata legge n. 523.
Capo VIII. Trattamento di quiescenza agli ex ricevitori postali e telegrafici
Art. 164 art. 118, primo ed ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 9 della legge 25 gennaio 1960, n. 4
1. Il trattamento previsto dall'art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e l'integrazione di cui all'art. 9 della legge 25 gennaio 1960, n. 4, e' reversibile ai superstiti dei ricevitori postali e telegrafici applicando le norme in vigore in materia per gli impiegati civili dello Stato.
2. E' abrogata la riduzione prevista per il trattamento di quiescenza ai commi secondo e quarto dell'art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407.
Art. 165 art. 13 della legge 25 gennaio 1960, n. 4
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge 25 gennaio 1960, n. 4, l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni concorre con un contributo annuo di lire 600 milioni da versare al fondo di cui all'art. 140, al 1 gennaio 1970, l'istituto prostelegrafonici provvedera' alla compilazione di un bilancio tecnico, e, sulla base delle risultanze di esso, il contributo di cui al primo comma, sara', alla occorrenza, nuovamente determinato.
Titolo XI. Disposizioni finali e transitorie
Art. 166 art. 75 della legge 2 marzo 1963, n. 307
1. Per cinque anni dal 29 marzo 1963, data di pubblicazione della legge 2 marzo 1963, n. 307, il personale, gia' in servizio al 30 settembre 1952, con le qualifiche di cui all'art. 97 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, inquadrato nei ruoli previsti dal presente decreto, e' ammesso agli scrutini di anzianita' congiunta al merito ed ai concorsi, di cui ai precedenti articoli, purche' in possesso del titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto.
Art. 167 art. 87 della legge 2 marzo 1963, n. 307
1. Son confermati gli assegni quantitativi del personale ufficiali autorizzati anteriormente al 29 marzo 1963, data di pubblicazione della legge 2 marzo 1963, n. 307.
2. Gli assegni del personale ufficiali e la scorta, degli uffici locali di nuova istituzione e le eventuali variazioni degli assegni, di cui al primo comma, sono stabiliti con le modalita' previste dagli articoli 16 e 21 del presente decreto.
Art. 168 art. 86 della legge 2 marzo 1963, n. 307
1. Sino a quando non sara' emanato il decreto ministeriale, previsto dall'art. 13, per la istituzione e modificazione delle zone di portalettere e dei servizi di procacciato rimangono in vigore i criteri vigenti al 29 marzo 1963, data di pubblicazione della legge 2 marzo 1963, n. 307.