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Sez. 2, Sentenza n. 9221 del 03/08/1992 (Rv. 478424 - 01)

Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Compenso (onorario) - In genere | Prescrizione - Decorrenza.
Stato
decisa il 1992-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478424-01

Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Compenso (onorario) - In genere

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è da considerare unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta e pertanto il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l'incarico commesso, non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale necessaria all'adempimento del compito assunto in cui si articola l'obbligazione del professionista.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2229, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)