Sez. L, Sentenza n. 501 del 08/02/1975 (Rv. 373799 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI - NOZIONE - CRITERI INDICATI NELL'ART 142 DEL TU N 1124 DEL 1965 - VALORE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI - NOZIONE - CRITERI INDICATI NELL'ART 142 DEL TU N 1124 DEL 1965 - VALORE.*
Nello stabilire che, agli effetti della legge 'per silicosi deve intendersi una fibrosi polmonare, complicata o non da tubercolosi polmonare, che, provocata da inalazione di polvere di ossido di silicio allo stato libero, si manifesta particolarmente, ma non esclusivamente, con bronchite ed enfisema e ripercussione sull'apparato circolatorio e all'esame radiologico, con disseminazione diffusa di ombre nodulari miliariformi confluenti o non', l'art 142 del tu 30 giugno 1965, n 1124 non ha inteso porre una presunzione legale o un criterio automatico in virtu del quale debba sempre ritenersi l'esistenza della silicosi ogni qual volta risulti l'esposizione al rischio silicotigeno ed il quadro sintomatologico previsto dalla norma, ma ha inteso fornire un criterio indicativo ed esemplificativo atto a rendere piu agevole il giudizio con la conseguenza che il giudice non puo non tenere in debito conto l'evidenziarsi dei vari fenomeni dalla legge indicati, anche se non tassativamente, nel necessario accertamento circa l'esistenza effettiva della malattia qualificabile come silicosi, e cioe causata da assorbimento di biossido di silicio. (Conf 2090/71, mass n 352774).*
Riferimenti normativi: Legge 12/04/1943 num. 455 art. 3, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 142 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)