Codice di Procedura Penale
Testo in vigore al
Art. 285 Decisione sulla idoneita' della cauzione e dei fideiussori; verbale di ricezione
1. Il giudice, prima di concedere la liberta' provvisoria, decide con ordinanza sulla idoneita' della cauzione e dei fideiussori.
2. La cauzione o la malleveria e' ricevuta con processo verbale compilato dal cancelliere a cio' particolarmente designato nell'ordinanza che concede la liberta' provvisoria o in quella che riconosce l'idoneita' della cauzione o dei fideiussori.
3. Nello stesso processo verbale i fideiussori devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio per le notificazioni.
Art. 286 Provvedimenti nel caso di cessazione o di diminuzione della malleveria
1. Se nel corso del procedimento viene a cessare o risulta diminuita la garanzia relativa alla malleveria, l'Autorita' che ha conceduto la liberta' provvisoria fa notificare all'imputato l'invito a presentare nel termine di dieci giorni a pena di decadenza uno o piu' fideiussori nuovi con l'avvertimento che, scaduto il termine senza che l'imputato abbia provveduto, si procedera' al suo arresto.
2. Fino a quando sia prestata la nuova malleveria permane quella gia' prestata.
Art. 287 Verbale di sottomissione agli obblighi
1. Con il processo verbale menzionato nei capoversi dell'articolo 285 o con un altro successivo l'imputato deve assumere gli obblighi che gli sono imposti a norma di legge.
2. Nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 284, l'imputato assume con le medesime forme l'obbligo ivi preveduto.
Art. 288 Condizione per la liberazione
1. L'imputato obbligato a prestare la cauzione o la malleveria non puo' essere liberato prima che tale garanzia sia stata prestata e siano state compiute tutte le formalita' prevedute dagli articoli precedenti.
Art. 289 Notificazioni ai fideiussori
1. Le citazioni all'imputato per presentarsi davanti all'Autorita' giudiziaria sono notificate anche ai fideiussori.
Art. 290 Doveri dei fideiussori nel caso di temuta fuga del liberato
1. Se il fideiussore ha fondato motivo di ritenere che l'imputato sia per darsi alla fuga, deve avvertire immediatamente l'Autorita' giudiziaria che ha conceduto la liberta' provvisoria, e se in conseguenza di tale avvertimento l'imputato viene arrestato prima che la fuga sia avvenuta, il fideiussore rimane liberato dalla obbligazione di pagare la somma stabilita per la malleveria.
2. Se il giudice riconosce che il fideiussore ha affermato il falso, pronuncia ordinanza con cui lo condanna al pagamento di una somma da lire mille a cinquemila a favore della Cassa delle ammende, ferma rimanendo, la sua obbligazione.
Art. 291 Domanda di sostituzione del fideiussore
1. Il fideiussore che per giustificato motivo non puo' piu' adempiere ai suoi obblighi ha facolta' di chiedere al giudice di essere sostituito da persona da lui presentata che offra non minori garanzie, e il giudice, se ritiene idonea tale persona, puo' con ordinanza provvedere alla sostituzione. Questa libera il precedente fideiussore soltanto per l'avvenire.
Art. 292 Revoca del beneficio e provvedimenti relativi
1. Contro l'imputato che viola gli obblighi a lui imposti con l'ordinanza di liberta' provvisoria o con provvedimento successivo il giudice pronuncia ordinanza di revoca del beneficio ed emette mandato di cattura.
2. Il giudice provvede nello stesso modo se in qualsiasi momento risulta che l'imputato ammesso alla liberta' provvisoria si e' dato o e' per darsi alla fuga.
3. Se fu prestata cauzione o malleveria, con la predetta ordinanza e' pure pronunciata condanna al pagamento della cauzione o della somma fissata per la malleveria e ne e' ordinata la devoluzione alla Cassa delle ammende.
4. L'ordinanza del giudice vale come titolo esecutivo per l'espropriazione dei beni ipotecati.
5. Quando il condannato non si presenta per l'espiazione della pena, il provvedimento suddetto circa la cauzione o la malleveria e' dato con ordinanza dal giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna, con le forme stabilite per gli incidenti d'esecuzione.
Art. 293 Revoca della condanna al pagamento della garanzia
1. La condanna al pagamento della cauzione o della somma fissata per la malleveria e' notificata all'imputato e ai fideiussori. La detta condanna e' revocata se entro il termine di decadenza di dieci giorni dalla notificazione l'imputato dimostra di essersi trovato nell'impossibilita' di adempiere ai suoi obblighi esclusivamente per causa di forza maggiore. Questa prova puo' essere fornita nello stesso termine anche dal fideiussore.
2. Se nel termine predetto la prova non e' fornita o non e' ritenuta attendibile dal giudice, questi dichiara esecutiva l'ordinanza.
Art. 294 Restituzione della cauzione e liberazione dei fideiussori
1. La cauzione e' restituita e i fideiussori sono liberati soltanto dopo che l'imputato ha ottemperato a tutti gli obblighi indicati nell'articolo 283, senza distinzione se e' stato condannato o prosciolto.
2. Nondimeno, nel caso di condanna, dall'ammontare della cauzione sono detratte le somme dovute dal condannato a' termini degli articoli 274 e 627 di questo codice e dell'articolo 189 del codice penale.
Titolo secondo. Dell'istruzione formale
Capo I. Disposizioni generali
Art. 295 Casi d'istruzione formale
1. Per i delitti di competenza della corte d'assise o del tribunale si procede con istruzione formale, salvo che la legge disponga altrimenti.
Art. 296 Attivita' e delegazioni del giudice istruttore
1. L'istruzione formale e' compiuta dal giudice istruttore, a richiesta del pubblico ministero.
2. Per gli atti da eseguire fuori del Comune in cui risiede il giudice istruttore puo' delegare il pretore del luogo, il quale ha facolta' di procedere di propria iniziativa anche agli atti che dallo svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari o utili per l'accertamento della verita', escluse le perizie non assolutamente urgenti.
3. Per gli atti da eseguire nella circoscrizione di un altro tribunale e' richiesto il giudice istruttore o il pretore del luogo, al quale spetta pure la facolta' stabilita nel capoverso precedente. Il giudice istruttore che compie l'istruzione formale puo' per ragione d'urgenza o per un altro grave motivo procedere a tali atti personalmente, nel quale caso deve darne avviso senza ritardo al giudice istruttore del luogo.
Art. 297 Attribuzioni del consigliere delegato della sezione istruttoria
1. La sezione istruttoria presso la corte d'appello quando e' investita dell'istruzione conferisce le funzioni del giudice istruttore a uno dei suoi componenti, il quale per gli atti da compiersi fuori del Comune di sua residenza anche in un altro distretto di corte di appello puo' delegare il giudice istruttore o il pretore del luogo, al quale pure spetta la facolta' menzionata nel primo capoverso dell'articolo precedente.
2. Il consigliere delegato della sezione istruttoria ha tutte le attribuzioni del giudice istruttore, salvo che la legge disponga altrimenti.
Art. 298 Vigilanza del procuratore generale sull'istruzione
1. Il procuratore generale presso la corte d'appello vigila perche' le istruzioni si compiano speditamente e siano osservate dai giudici istruttori e dalla sezione istruttoria le forme e i termini stabiliti dalla legge.
2. In ogni caso in cui un'istruzione aperta da oltre un anno non sia stata ancora chiusa, il procuratore generale ne informa il Ministro della giustizia, indicando i motivi del ritardo.
Art. 299 Doveri del giudice istruttore
1. Il giudice istruttore ha obbligo di compiere prontamente tutti e soltanto quegli atti che in base agli elementi raccolti e allo svolgimento dell'istruzione appaiono necessari per l'accertamento della verita'. Egli deve altresi' accertare i danni prodotti dal reato, se cio' e' necessario per il giudizio sul reato stesso o su una circostanza, ovvero se vi e' costituzione di parte civile.
2. Se durante l'istruzione il giudice istruttore viene a conoscenza di un altro reato per il quale si deve procedere d'ufficio, trasmette gli atti e le informazioni che vi si riferiscono al procuratore del Re, senza sospendere l'istruzione in corso.
Art. 300 Facolta' del giudice istruttore di sentire il denunciante, il querelante o l'offeso in contraddittorio col reo
1. Prima di emettere un mandato, il giudice istruttore puo' sentire il denunciante, il querelante o l'offeso in contraddittorio di chi e' indicato come reo.
Art. 301 Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza
1. L'applicazione provvisoria delle pene accessorie nei casi consentiti dalla legge e' disposta dal giudice anche d'ufficio con decreto motivato, in qualunque stato dell'istruzione, dopo l'interrogatorio dell'imputato o, se questo non e' possibile, dopo l'emissione di un mandato. Il decreto e' immediatamente comunicato al pubblico ministero per l'esecuzione.
2. Le stesse disposizioni si osservano per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, le quali possono essere ordinate anche prima dell'interrogatorio dell'imputato o dell'emissione di un mandato, senza facolta' di reclamo.69
Art. 302 Processi verbali di atti istruttori
1. Nel processo verbale compilato dal cancelliere si raccolgono le domande del giudice istruttore, le risposte della persona esaminata o interrogata, le dichiarazioni spontanee di essa, e si fa menzione della facolta' che il giudice abbia conceduto di servirsi di note scritte.
2. Le domande sono dettate, se occorre, dal giudice. Le risposte sono dettate dal giudice; ma, col permesso di questo, possono essere dettate dalla persona esaminata o interrogata, facendosene menzione nel processo verbale.
Art. 303 Facolta' del pubblico ministero nell'istruzione formale
1. Il pubblico ministero puo' fare richieste, assistere agli atti d'istruzione e prenderne visione in ogni stato del procedimento.
2. Il giudice istruttore, prima di procedere agli atti ai quali il pubblico ministero ha chiesto di assistere, lo avverte in tempo per mezzo del cancelliere, senza ritardare le operazioni.
3. Quando e' richiesto il parere del pubblico ministero, il giudice istruttore prima di deliberare deposita nella propria cancelleria gli atti o l'istanza, dandone immediatamente avviso al procuratore della Repubblica.
4. Se il pubblico ministero non presenta le sue richieste entro cinque giorni dall'avvenuta comunicazione del deposito, il giudice istruttore assume ugualmente i provvedimenti che ritiene necessari.
5. Il termine di cui al capoverso precedente puo' essere prorogato per giustificati motivi, per non piu' di una volta.
6. Quando e' richiesto o delegato un altro giudice istruttore, il procuratore generale o il procuratore del Re puo' farsi rappresentare da un magistrato del pubblico ministero del luogo.
7. Il pubblico ministero, mentre assiste ad un atto dell'istruzione, puo' fare istanze, osservazioni e riserve, delle quali e' fatta menzione nel processo verbale, con l'indicazione, se occorre, del provvedimento dato.
Art. 304 Comunicazione giudiziaria. Nomina del difensore
1. Sin dal primo atto di istruzione, il giudice istruttore e' obbligato ad inviare, a coloro che vi possono avere interesse come parti private, una comunicazione giudiziaria con indicazione delle norme di legge violate e della data del fatto addebitato con invito ad esercitare la facolta' di nominare un difensore.
2. La comunicazione giudiziaria, nel corso della istruzione, deve essere inviata anche a tutti coloro che possono assumere la qualita' di parti private, se per gli atti da compiere la legge riconosce alle medesime un determinato diritto.
3. Qualora nel corso di un interrogatorio di persona non imputata, che non abbia nominato un proprio difensore, emergano indizi di reita' a carico dell'interrogato, il giudice lo avverte, dandone atto nel verbale, che da quel momento ogni parola da lui detta puo' essere utilizzata contro di lui, con invito a scegliere un difensore di fiducia.
4. Rinvia quindi l'interrogatorio ad altra seduta, nella quale nomina un difensore d'ufficio nel caso che l'interessato non vi abbia provveduto. Le dichiarazioni da quest'ultimo precedentemente rese in assenza del difensore non possono, comunque, essere utilizzate.
5. Il difensore, nominato ai sensi dei precedenti commi, esercita le facolta' riconosciute al difensore delle parti private in relazione agli atti da compiere.
6. Il giudice, nel primo atto del procedimento in cui e' presente l'imputato, lo invita a scegliere un difensore o glielo nomina d'ufficio se l'imputato non lo sceglie; lo invita, altresi', qualora non sia detenuto o internato, a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 171.
7. La comunicazione giudiziaria deve essere effettuata per posta in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno.
8. Qualora l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilita' del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede mediante notificazione nei modi ordinari.83
Art. 304-bis Atti a cui possono assistere i difensori
1. I difensori delle parti hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato.
2. Hanno diritto altresi' di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge. Il giudice puo' autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta.
3. Le parti private e i difensori, mentre assistono ad uno degli atti specificati nelle disposizioni precedenti, possono presentare al giudice istanze e fare osservazioni e riserve, e di esse deve farsi menzione nel processo verbale, con la indicazione del provvedimento dato.