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Sez. L, Sentenza n. 3474 del 10/07/1978 (Rv. 392952 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392952-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ESCLUSIONE.*

L'art 429 cod proc civ, nella formulazione assunta a seguito dell'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, che attribuisce al lavoratore il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito per la diminuzione di valore del suo credito a causa della svalutazione monetaria, non si applica ai crediti per prestazioni previdenziali ed assistenziali. (Conf 875/78, mass n 390211).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)