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Sez. 3, Sentenza n. 11948 del 04/11/1992 (Rv. 479319 - 01)

Conto corrente (contratto di) - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) | Estratti di saldaconto - Efficacia probatoria.
Stato
decisa il 1992-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479319-01

Conto corrente (contratto di) - In genere (nozione, caratteri, distinzioni)

Gli estratti dei saldaconti dell'Istituto di emissione, degli istituti di credito di diritto pubblico, delle Banche di interesse nazionale e, selettivamente, delle Casse di risparmio - certificati conformi alle scritturazioni da un loro dirigente, che attesti anche che il credito è vero e liquido - hanno efficacia probatoria non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo di pagamento, ai sensi dell'art. 102 R.D. 12 marzo 1936 n. 375 e successive modifiche ed integrazioni, ma anche nei giudizi di opposizione contro i decreti ingiuntivi e negli ordinari giudizi di cognizione, ove il valore induttivo di quegli estratti può essere soverchiato da prova contraria ma non automaticamente eliminato per effetto della mera resistenza opposta, dalla parte contro la quale sono fatti valere, con l'opposizione al decreto ingiuntivo o con eccezione o difesa nell'ordinario giudizio di cognizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 635 CORTE COST., Regio Decr. 12/03/1936 num. 375 art. 102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)