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Sez. 1, Sentenza n. 55 del 04/01/1966 (Rv. 320114 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI-IMPOSTA DI CONSUMO-ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI(BENEFICI)-OGGETTIVE-MATERIALI DA COSTRUZIONE-CONDIZIONI E TERMINI.*
Stato
decisa il 1966-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320114-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI-IMPOSTA DI CONSUMO-ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI(BENEFICI)-OGGETTIVE-MATERIALI DA COSTRUZIONE-CONDIZIONI E TERMINI.*

La legge 21 luglio 1949, n.409, subordinando il diritto alla esenzione dall'imposta di consumo sui materiali di costruzione alla condizione che gli edifici siano ultimati entro i termini di legge, intende riferirsi al momento in cui essi siano idonei ad essere utilizzati, e non esige anche che le case stesse vengano effettivamente adibite ad abitazione. *

Riferimenti normativi: Legge 21/07/1949 num. 409 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)