Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 30 del 1994
Massime (1)
Massima n. 20618
- Sicurezza pubblica
- Cittadino extracomunitario
- Arresto
- Conseguente dovuta espulsione dal territorio dello stato anche in caso di comprovato matrimonio contratto con cittadina italiana
- Lamentata violazione del principio di unità familiare
- Mancata conversione nei termini del decreto legge impugnato
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione per mancata conversione in legge del decreto-legge contenente la norma impugnata. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni di legittimità costituzionale vertenti su norme di decreti-legge non convertiti, v., da ultimo, O. n. 389/1993. red.: E.M. rev.: S.P.
Norme impugnate
- legge 28 febbraio 1990, n. 39
- art. 8, comma 3, d.l. 13 aprile 1993, n. 107
- art. 7-bis d.l. 30 dicembre 1989, n. 416
Parametri
- art. 29 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7- bis della legge 28 febbraio 1990, n. 39, inserito dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini extracomunitari), ordinanza emessa il 21 maggio 1993 dal Pretore di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana, nel procedimento penale a carico di Kolenovic Elez, iscritta al n. 439 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 1993 il Giudice relatore Francesco Guizzi;
punto 1
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Elez Kolenovic, straniero espulso dal territorio dello Stato con provvedimento dell'autorità amministrativa, il Pretore di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7- bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, come inserito dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini extracomunitari);
che tale norma contrasterebbe con l'art. 29 della Costituzione, il quale tende a garantire l'unità familiare;
che la questione sarebbe rilevante, perché l'arrestato Kolenovic, espulso dal territorio dello Stato, avrebbe contratto matrimonio, sin dal 23 marzo 1983, con la cittadina italiana Romana Furciniti, nata a Roma il 19.12.1943;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità della questione;
punto 2
Considerato che il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107, portatore della disposizione impugnata, non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1993;
che, pertanto, in conformità con la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, v. l'ordinanza n. 389 del 1993), la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Pretore di Macerata con la ordinanza in epigrafe, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7- bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39, come inserito dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini extracomunitari), sollevata, in relazione all'art. 29 della Costituzione, dal Pretore di Viterbo, sezione distaccata di Civita Castellana, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze