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Sez. 3, Sentenza n. 1247 del 23/04/1968 (Rv. 332760 - 01)

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE - INESISTENZA - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI GRADO E STATO DEL PROCESSO - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332760-01

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE - INESISTENZA - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI GRADO E STATO DEL PROCESSO - POTERI DELLA CASSAZIONE.*

L'Esercizio della funzione arbitrale quando non esita la clausola compromissoria da luogo ad una vera e propria usurpazione di potere degli arbitri che abusivamente abbiano esercitato la potestas decidendi normalmente riservata al magistrato ordinario di conseguenza, l'inesistenza del compromesso dev'essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, senza che possa in questo caso applicarsi il principio della conversione dei motivi di nullita in motivi di gravame. Se la questione sorge per la prima volta in Sede di Cassazione, la Corte suprema dovra giudicare anche in fatto sulla questione stessa accertando se effettivamente esista la clausola dalla quale gli arbitri avrebbero tratto il loro potere di decisione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 809 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)