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Sez. 5 - , Sentenza n. 14030 del 25/02/2020 Ud. (dep. 07/05/2020) Rv. 279082 - 03

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Riparazione del danno ex art. 162-ter cod. pen. – Eliminazione del danno criminale – Necessità.
Stato
decisa il 2020-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279082-03

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

La causa estintiva del reato per riparazione del danno, ex art. 162–ter cod. pen., richiede, ove possibile, anche l'eliminazione del cd. danno criminale, per cui, se tra le conseguenze del reato rientra anche il mancato reintegro nell'abitazione coniugale, il beneficio può essere conseguito solo se l'imputato consenta il libero e pieno godimento dell'immobile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 ter, Cod. Pen. art. 388 CORTE COST., Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)