Sez. 2, Sentenza n. 5278 del 11/05/1991 (Rv. 472110 - 01)
Titoli di credito - Assegno bancario - Postdatato | Effetti - Esistenza come titolo sin dalla emissione - Passaggio nella disponibilità del prenditore - Rilevanza.
Titoli di credito - Assegno bancario - Postdatato
Ai sensi dell'art. 31 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, la post-datazione non induce di per sè la nullità dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto per contrarietà a norme imperative (penalmente sanzionate) poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito, consentendo al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento; conseguentemente l'assegno bancario postdatato, non diversamente da quello regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione, che si identifica con il distacco dalla sfera giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 31, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST., Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)