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Sez. 3, Sentenza n. 1033 del 21/04/1966 (Rv. 322064 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PRONUNZIA D'INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO PER ESSERE LA SENTENZA DI PRIMO GRADO IMPUGNABILE MEDIANTE REGOLAMENTO - IMPUGNABILITA MEDIANTE REGOLAMENTO NECESSARIO.*
Stato
decisa il 1966-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322064-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PRONUNZIA D'INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO PER ESSERE LA SENTENZA DI PRIMO GRADO IMPUGNABILE MEDIANTE REGOLAMENTO - IMPUGNABILITA MEDIANTE REGOLAMENTO NECESSARIO.*

La sentenza del giudice di appello che dichiara inammissibile l'impugnazione per essere contro la sentenza di primo grado esperibile soltanto il regolamento di Competenza, e a sua volta una decisione sulla Competenza impugnabile soltanto col regolamento necessario ai sensi dell'art.41 cod. proc. civ. il ricorso per Cassazione eventualmente proposto e inammissibile salvo che possa convertirsi nell'istanza di regolamento se proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)