Sez. 3, Sentenza n. 1033 del 21/04/1966 (Rv. 322064 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PRONUNZIA D'INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO PER ESSERE LA SENTENZA DI PRIMO GRADO IMPUGNABILE MEDIANTE REGOLAMENTO - IMPUGNABILITA MEDIANTE REGOLAMENTO NECESSARIO.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - PRONUNZIA D'INAMMISSIBILITA DELL'APPELLO PER ESSERE LA SENTENZA DI PRIMO GRADO IMPUGNABILE MEDIANTE REGOLAMENTO - IMPUGNABILITA MEDIANTE REGOLAMENTO NECESSARIO.*
La sentenza del giudice di appello che dichiara inammissibile l'impugnazione per essere contro la sentenza di primo grado esperibile soltanto il regolamento di Competenza, e a sua volta una decisione sulla Competenza impugnabile soltanto col regolamento necessario ai sensi dell'art.41 cod. proc. civ. il ricorso per Cassazione eventualmente proposto e inammissibile salvo che possa convertirsi nell'istanza di regolamento se proposta nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza impugnata. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)