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Sez. 3 - , Ordinanza n. 24258 del 03/11/2020 (Rv. 659845 - 02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ERRORE "IN PROCEDENDO" | Conseguente potere di esame diretto degli atti processuali - Sussistenza - Valutazione preliminare dell'ammissibilità del relativo motivo - Necessità.
Stato
decisa il 2020-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659845-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ERRORE "IN PROCEDENDO"

Nell'ipotesi in cui vengano denunciati con il ricorso per cassazione "errores in procedendo", la Corte di legittimità diviene anche giudice del fatto (processuale) ed ha, quindi, il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali. Tuttavia, si prospetta preliminare ad ogni altra questione quella concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 360

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)