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Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

Testo in vigore al

Art. 32

1. I tenenti colonnelli gia' appartenenti ai ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, successivamente trasferiti a qualsiasi titolo nel ruolo speciale unico delle stesse armi, fruiscono, a' domanda, della rideterminazione dell'anzianita' di grado posseduta nei termini stabiliti al successivo terzo comma.

2. Le domande di rideterminazione debbono essere presentate entro 60 giorni:

  1. a) dalla data di entrata in vigore della presente legge per i tenenti colonnelli che alla data stessa risultino gia' in ruolo;

  2. b) dalla data di comunicazione di trasferimento nel ruolo speciale unico per gli ufficiali di cui al precedente articolo 31.

3. Agli ufficiali suddetti viene riconosciuta, ai soli effetti giuridici, un'anzianita' di grado, se piu' favorevole rispetto a quella posseduta, corrispondente alla data di compimento di un periodo di servizio effettivamente svolto dalla nomina a sottotenente pari a ventiquattro anni. A parita' di anzianita' di grado assume la precedenza in ruolo il piu' anziano di eta'.

4. L'ufficiale a cui viene rideterminata la anzianita' ai sensi del presente articolo e', in ogni caso, iscritto in ruolo immediatamente prima del pari grado piu' avanti in ruolo che, per effetto di ricostruzioni di carriera disposte con precedenti leggi, abbia eventualmente acquisito maggiore anzianita' pur essendo in possesso di eguali titoli e pur avendo prestato servizio da ufficiale per un periodo di tempo inferiore.

5. Ai tenenti colonnelli che ai sensi del presente articolo conseguano un'anzianita' tale per cui sarebbero stati compresi nelle aliquote di ruolo per la valutazione al grado superiore gia' determinate dal Ministro negli anni precedenti vengono applicate le disposizioni di cui all'articolo 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

6. Gli ufficiali immessi nel ruolo speciale unico dopo l'entrata in vigore della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e prima dell'entrata in vigore della legge 2 dicembre 1975, n. 626, sono promossi al grado di capitano al compimento del settimo anno di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo.

Art. 33

1. Per un periodo transitorio di tre anni, dal 1 gennaio 1980, i limiti di eta' per la cessazione dal servizio dei maggiori, capitani e subalterni e gradi corrispondenti di ciascun ruolo normale, speciale e ad esaurimento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, sono uguali a quelli vigenti per i tenenti colonnelli e gradi corrispondenti dello stesso ruolo.1234

2. I periodi di comando o di attribuzioni specifiche da effettuare ai fini dell'avanzamento per gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e previsti dalle norme vigenti sono validi sino al 31 dicembre 1984.34

Art. 34

1. Gli ufficiali dei ruoli speciali e di complemento dei ruoli ad esaurimento, di cui al titolo IV della presente legge, che non usufruiscano della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536 e successive modificazioni, sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono.

Titolo IV. Istituzione di ruoli ad esaurimento per gli ufficiali di complemento dell'esercito, della marina e dell'aeronautica

Art. 35

1. Sono istituiti, rispettivamente per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica, ruoli ad esaurimento formati:

  1. a) dagli ufficiali di complemento e della riserva di complemento trattenuti in servizio con rapporto d'impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, ivi compresi quelli nei cui confronti il relativo provvedimento, gia' perfezionato in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, contempli il trattenimento in servizio con decorrenza posteriore alla data predetta;

  2. b) dagli ufficiali di complemento esclusi dal trattenimento in servizio di cui alla precedente lettera a), che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino richiamati secondo le norme dell'articolo 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ovvero trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825;

  3. c) dagli ufficiali di complemento vincolati, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla ferma quinquennale prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 371, e alle ferme stabilite dalle leggi 21 maggio 1960, n. 556, e 21 febbraio 1963, n. 249, o trattenuti in servizio ai sensi degli articoli 50 e 59, lettera b), della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, nonche' dagli ufficiali che saranno ammessi alle ferme predette in seguito a concorsi gia' in espletamento alla predetta data.

2. Gli ufficiali di cui alla lettera c) saranno immessi nei ruoli ad esaurimento, con le modalita' stabilite nel successivo articolo 36 all'atto dell'ultimazione delle ferme contratte ovvero, per i trattenuti ai sensi degli articoli 50 e 59, lettera b), della legge 10 aprile 1954, n. 113, al compimento del quinto anno di trattenimento.

3. Per gli ufficiali di cui alle lettere b) e c) del primo comma, con l'immissione nei ruoli ad esaurimento si costituisce rapporto d'impiego ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1973, n. 824.

4. La consistenza complessiva dei ruoli, di cui al precedente primo comma, e' stabilita come segue:

  1. a) Esercito: 3.250;

  2. b) Marina: 950;

  3. c) Aeronautica: 2.850.

5. Con successivi provvedimenti legislativi si dara' luogo, per ciascuna Forza armata, ad ampliamento degli organici degli ufficiali in servizio permanente vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, in misura non superiore alla consistenza dei ruoli ad esaurimento indicata nel precedente comma, fermo restando che i nuovi posti in organico saranno ricoperti, in relazione alle vacanze complessive esistenti o che si verificheranno nei ruoli istituiti con la presente legge.

6. Sono abrogati gli articoli 2, 4, 5 e 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, e tutte le norme comunque in contrasto con quanto stabilito nella presente legge.

7. Sono altresi' abrogati gli articoli 1, 2, 3, 5 e 7 della legge 28 marzo 1968, n. 371, i quali, tuttavia, continueranno transitoriamente ad applicarsi nei confronti degli ufficiali che abbiano contratto la ferma prima dell'entrata in vigore della presente legge o che la contraggano a seguito dei concorsi di cui alla lettera c) del precedente primo comma.

8. Negli articoli che seguono le parole "tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti" devono intendersi riferite anche agli ufficiali dei gradi corrispondenti della Marina e, comunque, dirette esclusivamente agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento.

9. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio e per il transito nella riserva di complemento degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento sono uguali a quelli previsti per la cessazione dal servizio degli ufficiali dei corrispondenti ruoli del servizio permanente. Se nel servizio permanente vi sono ruoli normali e ruoli speciali, si applicano i limiti di eta' dei ruoli normali.

10. Gli ufficiali della riserva di complemento trattenuti in servizio, che alla data di entrata in vigore, della presente legge non abbiano raggiunto i limiti di eta' di cui al comma precedente, sono ricollocati nella categoria di ufficiali di complemento, conservando il grado e l'anzianita' posseduti.

Art. 36

1. Gli ufficiali di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 35 sono immessi nei ruoli ad esaurimento con il grado e l'anzianita' posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ufficiali di cui alla citata lettera b) sono immessi a domanda da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli ufficiali di cui alla lettera c) dello articolo 35 che termineranno la ferma quinquennale o il quinto anno di trattenimento, saranno immessi a domanda nei ruoli ad esaurimento con il grado posseduto. Le relative domande dovranno essere prodotte entro il novantesimo giorno precedente il termine della ferma quinquennale ovvero il compimento del quinto anno di trattenimento.

3. Gli ufficiali le cui ferme, ovvero il compimento del quinto anno di trattenimento, scadono entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge potranno produrre domanda di immissione nei ruoli ad esaurimento entro i novanta giorni successivi alla predetta data. I suddetti ufficiali, nelle more della formazione del giudizio di cui al successivo comma, saranno comunque trattenuti in servizio.

4. Gli ufficiali di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 35 sono immessi nei ruoli ad esaurimento previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

5. Coloro che riportano giudizio sfavorevole all'immissione sono collocati in congedo.

6. Tutti gli atti dei procedimenti amministrativi, che riguardano il giudizio ai fini dell'immissione nei ruoli ad esaurimento, sono pubblici.

Art. 37

1. Gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, possono chiedere, dopo almeno tre mesi di servizio dalla nomina ad ufficiale o ad aspirante, di vincolarsi ad una ferma volontaria di due anni decorrente dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina.

2. L'ammissione alla ferma e' effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dopo la nomina ad ufficiale o ad aspirante, e degli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto del Ministro della difesa. La valutazione dei concorrenti e' effettuata da apposita commissione che procede alla formazione della relativa graduatoria di merito degli idonei sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

3. La Commissione e' istituita, per ciascuna forza armata, con decreto del Ministro della difesa ed e' composta da un presidente, ufficiale generale o colonnello e gradi corrispondenti, e da quattro membri ufficiali superiori in servizio permanente, di cui il meno anziano svolge anche le funzioni di segretario.

4. Gli ufficiali ammessi alle ferme di cui al presente articolo possono chiedere di esserne prosciolti dopo almeno un anno di servizio in ferma. Il Ministro ha facolta' di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.

5. L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato la idoneita' allo scadere del periodo· massimo di licenza eventualmente spettantegli e' prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita'.

6. Gli ufficiali ammessi alla ferma biennale, di cui al presente articolo, sono valutati per l'avanzamento a tenente dopo due anni complessivi di permanenza nei gradi di aspirante e sottotenente o corrispondente e, se idonei, promossi con decorrenza dal ventottesimo mese di servizio prestato da aspirante e ufficiale, compreso quello di prima nomina.

7. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere annualmente alla ferma di cui al primo comma e' fissato per ciascuna forza armata con la legge di bilancio. Tale numero non puo' comunque essere inferiore a:

  1. a) Esercito: 600;

  2. b) Marina: 105;

  3. c) Aeronautica: 180.

8. Per l'ultimo quadrimestre dell'anno 1980 le entita' sopraindicate sono ridotte ad un terzo.

Art. 38

1. Agli ufficiali di complemento che vengono congedati al termine della ferma volontaria di due anni o che ne sono prosciolti e' corrisposto un premio pari al 15 per cento dello stipendio iniziale, annuo lordo spettante al sottotenente di complemento (o grado corrispondente) in servizio di prima nomina, per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

2. I premi di cui al precedente comma non competono, limitatamente al servizio prestato nell'ultimo semestre, agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

3. I premi di congedamento previsti dall'articolo 9 della legge 21 maggio 1960, n. 556, e dall'articolo 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, sono elevati al 15 percento dello stipendio iniziale annuo lordo spettante al sottotenente di complemento (o grado corrispondente) in servizio di prima nomina, per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

4. Ai fini della corresponsione dei premi di fine ferma di cui ai precedenti - primo e terzo comma, la frazione di semestre superiore a tre mesi e' computata come semestre intero.

Art. 39

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 35, 36 e 38 sono valide, in quanto applicabili, anche per gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica vincolati, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, alle ferme volontarie previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 40

1. Agli ufficiali vincolati alle ferme biennali, di cui al precedente articolo 37, puo' essere riservato fino all'80 per cento dei posti messi a concorso per l'Arma dei carabinieri, per i ruoli speciali di ciascuna Forza armata, per i Corpi automobilistico, di amministrazione e di sussistenza dell'Esercito e per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica e, nei concorsi a nomina diretta ad ufficiale, per i ruoli di ciascuna Forza armata per i quali l'immissione e' subordinata al possesso di un diploma di laurea. I posti riservati non coperti sono portati in aumento di quelli previsti per i partecipanti al concorso a diverso titolo.

2. Agli ufficiali che terminano senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'articolo 37 sono conferite riserve di posti nei concorsi per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale civile, nelle misure del 5 per cento per l'Amministrazione della difesa e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.

3. Per la partecipazione ai pubblici concorsi degli ufficiali indicati nell'articolo 35 della presente legge si applicano le disposizioni della legge 26 marzo 1965, n. 229, relativa all'esenzione dai limiti di eta'.

Art. 41

1. Per gli ufficiali di cui al presente titolo IV che cessino dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianita' di servizio, si provvede all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione a cura e spese dell'Amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.

Art. 42

1. I ruoli ad esaurimento istituiti con la presente legge sono i seguenti:

  1. a) per l'Esercito:

    1. 1) ruolo ad esaurimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;

    2. 2) ruolo ad esaurimento degli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

    3. 3) ruolo ad esaurimento degli ufficiali dei corpi sanitario (ufficiali medici e ufficiali chimici farmacisti), di commissariato (ufficiali commissari), veterinario e tecnico;

    4. 4) ruolo ad esaurimento degli ufficiali dei corpi automobilistico, di commissariato (ufficiali di sussistenza) e di amministrazione;

  2. b) per la Marina:

    1. 1) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo di stato maggiore;

    2. 2) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo del genio navale;

    3. 3) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo delle armi navali;

    4. 4) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo sanitario (ruolo medici);

    5. 5) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo sanitario (ruolo farmacisti);

    6. 6) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo di commissariato;

    7. 7) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto;

  3. c) per l'Aeronautica:

    1. 1) ruolo ad esaurimento degli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti;

    2. 2) ruolo ad esaurimento degli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo servizi;

    3. 3) ruolo ad esaurimento degli ufficiali dei Corpi: del genio aeronautico - ruoli ingegneri, chimici, fisici; di commissariato aeronautico - ruolo commissariato, sanitario aeronautico;

    4. 4) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico;

    5. 5) ruolo ad esaurimento degli ufficiali del ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico.

Art. 43

1. Per l'avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento di cui al precedente articolo 42 non si osservano le disposizioni degli articoli 103, 104, 106, 107, 113, 114 e 115 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

2. Gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, per essere valutati per l'avanzamento, devono trovarsi compresi in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministro della difesa. Per gli ufficiali compresi nelle predette aliquote, che vengano a trovarsi in una delle condizioni previste dagli articoli 21, 22, 34 e 35 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, operano, in quanto applicabili, le norme di cui al capo III del titolo II della predetta legge.

3. Agli effetti di quanto disposto nel precedente comma, il 31 ottobre di ogni anno il Ministro determina le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento comprendendovi, per ciascun grado, gli ufficiali che, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, maturino la permanenza nel grado o l'anzianita' di servizio prevista al successivo articolo 45.

4. I tenenti ed i maggiori sono valutati e se idonei sono promossi con anzianita' occorrente dal giorno successivo al compimento delle permanenze previste. I maggiori sono promossi purche' non esistano, nei corrispondenti ruoli normali e speciali, maggiori in servizio permanente di pari o superiore anzianita', esclusi i non idonei e i sospesi all'avanzamento.

5. I capitani sono valutati e se riconosciuti idonei mediante giudizio di avanzamento, formulato dalla commissione ordinaria di avanzamento che compila una graduatoria di merito, sono promossi al grado superiore secondo l'ordine di anzianita'. Le promozioni decorrono dal giorno successivo al compimento delle permanenze previste.

Art. 44

1. Gli ufficiali inferiori di ruoli ad esaurimento, per essere valutati ai fini dello avanzamento, debbono aver compiuto i periodi di comando, di servizio o d'imbarco previsti, per gli ufficiali di complemento, nelle tabelle 5, 6 e 7 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni.

2. I periodi di comando di cui al precedente comma sono sostituibili con un uguale periodo di servizio svolto:

  1. 1) per gli ufficiali dell'Arma del genio, presso le direzioni lavori;

  2. 2) per gli ufficiali in possesso di brevetto militare di pilota di aereo o di elicottero, presso reparti o scuole di volo.

Art. 45

1. Ferme restando le condizioni piu' favorevoli che possono determinarsi con le leggi precedenti, per gli anni 1981, 1982 e 1983 sono valutati e, se idonei, promossi al grado superiore gli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento, che maturino entro il 31 dicembre di ciascuno dei detti anni:

  1. a) se maggiori, cinque anni di anzianita' nel grado;

  2. b) se capitani, venti anni di servizio da ufficiale. Tale periodo e' ridotto a:

    1. 1) sedici anni, per i capitani del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica;

    2. 2) diciotto anni, per i capitani dei ruoli delle tre forze armate, nei quali l'immissione e' subordinata al possesso di un diploma di laurea;

  3. c) se tenenti, otto anni di anzianita' nel grado. Tale periodo e' ridotto a:

    1. 1) cinque anni, per i tenenti del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica;

    2. 2) sei anni, per i tenenti dei ruoli delle tre forze armate nei quali l'immissione e' subordinata al possesso di un diploma di laurea.

2. I piu' ridotti periodi di anzianita' previsti per gli ufficiali appartenenti a ruoli per l'immissione nei quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea si applicano agli ufficiali della Marina militare provenienti esclusivamente dai corsi allievi ufficiali di complemento per laureati.

3. Per gli anni 1981, 1982 e 1983, la valutazione per la promozione a maggiore puo' essere effettuata, se piu' favorevole, per gli ufficiali che compiono l'undicesimo anno di permanenza nel grado di capitano, alla data del 31 dicembre di ciascuno dei detti anni.

Art. 46

1. Gli ufficiali di grado inferiore a tenente colonnello dei ruoli normali e speciali e quelli dei ruoli ad esaurimento, di cui alla presente legge, giudicati non idonei all'avanzamento, sono nuovamente valutati dopo che sia trascorso un anno dalla data in cui e' stato formulato il giudizio di non idoneita'. Se idonei ed iscritti in quadro di avanzamento, sono promossi con anzianita' di un anno posteriore a quella che avrebbero conseguito qualora fossero stati iscritti in quadro di avanzamento nella precedente valutazione. Se giudicati ancora non idonei, i predetti ufficiali non sono piu' valutati e permangono in servizio fino al limite di eta' previsto dal grado rivestito.

2. Quanto previsto dal precedente comma si applica anche al personale in servizio che abbia gia' subito una sola valutazione e sia stato giudicato non idoneo. Nel caso in cui detto personale sia giudicato idoneo nella nuova valutazione e risulti iscritto in quadro di avanzamento, viene promosso con anzianita' di grado corrispondente al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, dopo i pari grado iscritti in un quadro per detto anno.

Art. 47

1. Agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 22 luglio 1971, n. 536, e successive modificazioni.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, in quanto applicabili.

3. Le disposizioni del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni, che prevedono l'assegnazione di alloggi agli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo delle tre Forze armate, sono estese agli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e ai sottufficiali di complemento e della riserva, per i quali sussiste rapporto di impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824.

4. Le norme relative all'avanzamento previste nel titolo quarto della presente legge entrano in vigore con i quadri di avanzamento validi per l'anno 1981.

Titolo V. Oneri finanziari.

Art. 48

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 27 milioni per l'anno finanziario 1980 e in lire 276 milioni per l'anno finanziario 1981, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anzidetto anno finanziario.

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 settembre 1980
p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI
COSSIGA - LAGORIO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO