Sistemazione della previdenza marinara
Testo in vigore al
Art. 17
1. Gli inscritti alla Gestione speciale secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge potranno esercitare, entro sei mesi dalla data predetta, il diritto di opzione per essere ammessi al trattamento di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, e della presente legge.
Art. 18
1. Il personale navigante e amministrativo in servizio alla data del 1 gennaio 1944, il cui trattamento di previdenza sia costituito in tutto o in parte da contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall'articolo 14 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, e dai conti individuali fruttiferi con capitalizzazione annua di cui al secondo comma dell'art. 15 del citato decreto, e dalle altre forme di previdenza previste dai decreti Ministeriali numeri 12 e 13 del 18 agosto 1938 emanati in forza della delega di cui all'art. 20 del decreto stesso, ha facolta' di chiedere l'iscrizione alla gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara secondo le norme del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, con il riconoscimento del periodo di servizio prestato presso le societa' di navigazione attuali e cessate contemplate nell'art. 1 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842.
2. A tale effetto dovra' essere versata la riserva matematica relativa agli anni da riconoscere, calcolata sulla retribuzione raggiunta alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il limite stabilito dall'art. 6 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842.
3. La facolta' di cui al primo comma potra' essere esercitata anche dai superstiti.
4. Le modalita' per il versamento delle somme necessarie per il riscatto in questione saranno stabilite dal Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
Art. 19
1. Il personale marittimo che, a seguito del regio decreto 27 gennaio 1924, n. 231, riguardante la estensione nei territori annessi delle funzioni della Cassa invalidi della marina mercantile, abbia continuano l'assicurazione ai sensi del primo comma dell'art. 2 di detto decreto ed il personale, gia' dipendente dalla Societa' di navigazione "Lloyd Triestino" che sia titolare di pensione liquidata secondo le norme della legge 16 dicembre 1906 B. L. I. n. 1 ex 1907, modificata con ordinanza imperiale 25 giugno 1914 B. L. I. n. 138, possono fare opzione, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un trattamento di pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.
2. La domanda di opzione dovra' essere presentata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Titolo III. Disposizioni generali e finali
Art. 20
1. Il trattamento previsto alla presente legge assorbe e sostituisce, tanto per i contributi quanto per le prestazioni, il trattamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 177, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, e alle successive modifiche e integrazioni dei decreti stessi concernenti rispettivamente il Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali e l'indennita' caropane e il Fondo di solidarieta' sociale per la corresponsione degli assegni temporaneo e supplementare di contingenza.
Art. 21
1. A ciascuna delle Gestioni previste dalla presente legge si provvede mediante due Fondi:
A) Fondo di capitalizzazione.
B) Fondo di ripartizione.
2. I contributi di cui all'art. 3 della presente legge sono devoluti per l'uno per cento al Fondo di capitalizzazione e per il rimanente al Fondo di ripartizione della gestione marittimi.
3. Corrispondentemente e' posto a carico del Fondo di capitalizzazione l'uno per cento dell'importo delle prestazioni liquidate al personale navigante a norma della presente legge, mentre il rimanente e' a carico del Fondo di ripartizione.
4. I contributi di cui all'art. 13 sono devoluti per un trentesimo al Fondo di capitalizzazione e per il rimanente al Fondo di ripartizione della Gestione speciale.
5. Corrispondentemente e' posto a carico del Fondo di capitalizzazione l'uno per cento dell'importo delle prestazioni liquidate agli inscritti alla Gestione speciale, mentre il rimanente e' a carico del Fondo di ripartizione.
6. Per gli inscritti alla Gestione speciale secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, la quota di contributo dovuta al Fondo di capitalizzazione e' trasferita da detto Fondo ai conti individuali previsti dall'art. 6 del decreto stesso.
7. Per il personale navigante e amministrativo il cui trattamento di previdenza sia costituito da contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall'art. 14 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, o da conti individuali fruttiferi previsti dal secondo comma dell'articolo 15 del citato decreto, i contributi di cui all'articolo 13 della presente legge nei limiti della quota dovuta al Fondo di capitalizzazione sono destinati, rispettivamente, al pagamento dei premi ed eventuale incremento del valore delle polizze e all'accreditamento dei conti individuali predetti.
8. Il tre per cento dei contributi devoluti in ciascun esercizio ai fondi di ripartizione previsti dai commi precedenti e' destinato alla costituzione di una speciale riserva.
9. Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, potra' essere temporaneamente sospeso l'accantonamento di cui al precedente comma, quando la riserva abbia raggiunto una adeguata consistenza.
10. I fondi disponibili, nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti con le stesse forme, modalita' e limiti previsti per l'investimento dei fondi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 22
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 OTTOBRE 1960, N. 1183
Art. 23
1. In attesa che sia stabilito l'effettivo ammontare degli oneri posti a carico dello Stato per il riconoscimento a norma delle vigenti disposizioni, ai fini previdenziali, di periodi di servizio militare compiuti dai marittimi mercantili e non coperti di contribuzione, e' concessa da parte dello Stato, salvo conguaglio, un'anticipazione a favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara di lire 800 milioni, per l'esercizio finanziario 1951-52. Alla copertura dell'onere e' destinata una aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento legislativo di variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario predetto.
2. Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 24
1. La liquidazione della pensione, ai sensi della presente legge, comporta il definitivo annullamento del libretto di navigazione.
2. Ai titolari di pensioni che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, con lavori compiuti a terra, il trattamento complessivo di pensione previsto dalla presente legge e' ridotto di una quota pari ad un quarto del trattamento stesso, salvo quanto disposto nell'ultimo comma. I lavoratori sono tenuti a dichiarare al proprio datore di lavoro la loro qualita' di pensionati.
3. Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertata la qualita' di pensionato del proprio dipendente, ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione l'importo della quota prevista nel primo comma e corrisposta dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara e di versarla alla Cassa stessa, la quale lo accreditera' al Fondo di ripartizione.
4. La trattenuta di cui al precedente comma non puo' superare il 25 per cento della retribuzione.
Art. 25
1. Nel caso di morte dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione si applicano le disposizioni dell'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218.
Art. 26
1. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale, saranno emanate le norme eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.
Art. 27
1. Il Governo della Repubblica e' autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e delle altre leggi e decreti concernenti la Cassa nazionale per la previdenza marinara.
2. Esso ha anche la facolta', in sede di formazione del predetto testo unico, di coordinare le disposizioni predette con quelle relative alle altre assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalle Casse marittime per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie e con le altre leggi dello Stato.
3. L'autorizzazione di cui al primo comma dovra' essere esercitata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 28
1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - RUBINACCI - CAPPA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI