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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 41 del 1984

Decisione
decisa il 1984-02-16, depositata il 1984-02-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:41
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 14726

  • Contenzioso tributario
  • Processo tributario
  • Disposizioni del codice di procedura civile relative alle spese processuali
  • Applicabilità al processo tributario
  • Esclusione
  • Asserita violazione dei principi di uguaglianza, riserva di legge in tema di imposizione di prestazioni patrimoniali, tutela giurisdizionale dei diritti ed interessi legittimi, garanzia del diritto di difesa, responsabilità dei pubblici dipendenti, tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione
  • Difetto di rilevanza
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 28 e 113 Cost. - dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Nuova disciplina del contenzioso tributario), nella parte in cui esclude l'applicabilità al processo tributario degli artt. 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 cod. proc. civ., riguardanti il regime delle spese processuali, perché ictu oculi irrilevante, dato che alla commissione tributaria remittente, secondo quanto risulta dalle stesse ordinanze di rinvio, era stata richiesta unicamente la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del processo.

Norme impugnate

  • art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

Massima n. 14727

  • Contenzioso tributario
  • Processo tributario
  • Disposizione del codice di procedura civile riguardante la condanna alle spese processuali della parte soccombente
  • Applicabilità al processo tributario
  • Esclusione
  • Asserita violazione dei principi di uguaglianza, riserva di legge in tema di imposizione di prestazioni patrimoniali, tutela giurisdizionale dei diritti ed interessi legittimi, garanzia del diritto di difesa, responsabilità dei pubblici dipendenti, tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione
  • Questione già dichiarata non fondata
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 23, 24 e 113 Cost. - dell'art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Nuova disciplina del contenzioso tributario), nella parte in cui esclude l'applicabilità al processo tributario dell'art. 91 cod. proc. civ., concernente la condanna del soccombente al rimborso delle spese processuali, perché trattasi di questione già dichiarata dalla Corte non fondata con riguardo ai richiamati artt. 3, 24 e 113 della Costituzione e non sono stati addotti nuovi argomenti che inducano a discostarsi da tale decisione, mentre nessuna motivazione si è portata a sostegno della pretesa violazione dell'art. 23. - S. n. 196/1982.

Norme impugnate

  • art. 39 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Nuova disciplina del contenzioso tributario) promossi con quindici ordinanze emesse il 5 maggio 1981 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Grosseto iscritte ai nn. da 886 a 900 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 121, 135, 142, 149 del 1983. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
punto 1
Ritenuto che la commissione tributaria di secondo grado di Grosseto, con quindici ordinanze di identico contenuto, emesse il 5 maggio 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Nuova disciplina del contenzioso tributario"), nella parte in cui esclude l'applicabilità al processo tributario degli artt. da 90 a 97 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 28 e 113 della Costituzione.
punto 2
Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte nella quale esclude l'applicabilità dell'art. 91 c.p.c. (condanna nelle spese) è stata sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 28 e 113 della Costituzione, ma è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 196 del 1982, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione; che non vengono addotti nuovi argomenti che inducano a discostarsi da tale decisione mentre nessuna motivazione è addotta a sostegno della pretesa violazione dell'art. 23 della Costituzione.
punto 3
Considerato che la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 39, nella parte nella quale esclude l'applicabilità al processo tributario degli artt. 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 c.p.c., appare ictu oculi irrilevante, dato che alla commissione tributaria, secondo quanto risulta dalle stesse ordinanze di rimessione, era stata richiesta unicamente la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali.
punto 4
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i Giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara: a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ("Nuova disciplina del contenzioso tributario") - nella parte in cui esclude l'applicabilità al processo tributario degli artt. 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 c.p.c.; b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 - nella parte in cui esclude l'applicabilità al processo tributario dell'art. 91 c.p.c., proposta dalla commissione tributaria di secondo grado di Grosseto, con le ordinanze di cui in epigrafe, in rifornente agli artt. 3,23,24 e 113 della Costituzione Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze