Sez. U, Sentenza n. 953 del 16/01/2009 (Rv. 606141 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fondo di proprietà di un Comune - Concessione a privato - Azione di rilascio - Controversia relativa.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
La controversia relativa alla domanda proposta da un Comune per il rilascio di particelle fondiarie di proprietà dello stesso ente territoriale e date in concessione ad un privato, convenuto in siffatto giudizio, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché all'utilizzazione, da parte di un ente pubblico, dei mezzi giudiziali civilistici di tutela della proprietà dei beni che gli appartengono non osta la circostanza che la detenzione del convenuto derivi dalla concessione, la cui esistenza e perdurante efficacia costituiscono eventuali fatti impeditivi del diritto al rilascio, dei quali il giudice ordinario ha il potere di conoscere incidentalmente in funzione dell'accoglimento o del rigetto della domanda, risultando la concessione stessa un elemento esterno all'oggetto specifico della controversia, rappresentato appunto dal diritto di proprietà vantato dall'attore.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)