Sez. U, Sentenza n. 870 del 29/01/1991 (Rv. 470704 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Professioni ed arti sanitarie - Professioni sanitarie - Medico chirurgo - In genere | Medico insegnante in istituto pubblico di istruzione media - Diritto all'uso del titolo di professore nell'esercizio della libera professione sanitaria - Insussistenza - Uso del titolo senza le specificazioni qualificanti - Comportamento rilevante sotto il profilo disciplinare - Configurabilità.
Igiene e sanità pubblica - Professioni ed arti sanitarie - Professioni sanitarie - Medico chirurgo - In genere
Il medico, che sia pubblico dipendente quale insegnante in istituto d'istruzione media, non ha il diritto di far uso del titolo di "professore" nell'esercizio della libera professione sanitaria e nella pubblicità che ad esso viene data, poiché l'art. 31, comma quarto, del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 limita l'uso del titolo conferito nell'atto di nomina o di ultima promozione all'ambito di svolgimento del rapporto di servizio ed alle pubblicazioni ufficiali, ovvero in relazione alla vita privata; sicché, l'uso del titolo suddetto nella professione, senza le necessarie specificazioni qualificanti, può costituire comportamento rilevante sotto il profilo disciplinare, tenuto conto che, per gli esercenti la professione sanitaria, opera la regola deontologica che impone di indicare i titoli di studio, accademici, di specializzazione e simili, in modo che non siano possibili equivoci (anche alla stregua dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1963 n. 244, che riconosce ai docenti universitari un aumento del 50 per cento sugli onorari minimi stabiliti nella tariffa).
Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 222 art. 38, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 31, Legge 21/02/1963 num. 44 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)