Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 386 del 1992
Massime (1)
Massima n. 18713
- Pensioni
- Esclusione e congelamento dell'indennità integrativa speciale per i pensionati che svolgono anche attività di lavoro subordinato
- Mancata determinazione della misura della retribuzione oltre la quale l'esclusione e il congelamento diventano operanti
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione in quanto concernente norma già incisa da dichiarazione di illegittimità costituzionale. - S. n. 204/1992.
Norme impugnate
- d.l. 30 dicembre 1979, n. 663
- art. 15 legge 29 febbraio 1980, n. 33
- art. 17, comma 1, legge 21 dicembre 1978, n. 843
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17, primo comma della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria) e 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile) convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, promosso con ordinanza emessa il 17 settembre 1991 dalla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia sul ricorso proposto da Anna Maria Del Castillo, iscritta al n. 178 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che il giudice a quo, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, degli artt. 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, conv. nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, in quanto limitavano il cumulo tra l'indennità integrativa sulla pensione e la retribuzione da attività lavorativa alle dipendenze di terzi, senza alcun collegamento con la misura di questa;
punto 2
Considerato che l'art. 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 stabiliva che l'indennità integrativa speciale non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, dovendosi comunque fare salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, mentre l'art. 15 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (conv. nella legge 29 febbraio 1980, n. 33) stabiliva che, nei confronti dei pensionati con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data del 31 dicembre 1978, aventi diritto all'indennità integrativa speciale, il divieto di cumulo di cui al primo comma della legge 21 dicembre 1978, n. 843, si applica limitatamente agl'incrementi dell'indennità stessa accertati dal 1° gennaio 1979 in poi;
che questa Corte, con la sentenza n. 204 del 1992, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tali articoli, "nella parte in cui non determinano la misura della retribuzione, oltre la quale diventano operanti l'esclusione e il congelamento dell'indennità integrativa speciale";
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria) e 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sollevata dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, con ordinanza 17 settembre 1991, in riferimento all'art. 36 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 luglio 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze