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Sez. 2, Sentenza n. 16608 del 08/04/2011 Ud. (dep. 29/04/2011) Rv. 250111 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - PERDITA DI EFFICACIA | Conversione in sequestro conservativo - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250111-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - PERDITA DI EFFICACIA

Il sequestro preventivo disposto sui beni dell'imputato ai sensi dell'art. 321, comma primo, cod. proc. pen. può essere convertito in sequestro conservativo su richiesta del pubblico ministero o della parte civile, ma esclusivamente nel caso in cui sia intervenuta sentenza di condanna.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 323 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)