Sez. 1, Sentenza n. 120 del 09/07/1981 Ud. (dep. 07/01/1982) Rv. 151488 - 01
ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - NOZIONE - PISTOLA - GIOCATTOLO MUNITA DI DUE CANNE MOZZE - È TALE.*
ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - NOZIONE - PISTOLA - GIOCATTOLO MUNITA DI DUE CANNE MOZZE - È TALE.*
Dalla elencazione contenuta nell'art. 2 della legge 18 aprile 1975 n. 110 si deduce che per armi comuni da sparo devono intendersi tutti quegli oggetti rispetto ai quali sia possibile un'Azione di propulsione di proiettili a seguito della forza di spinta di gas compressi, sia che l'impulso avvenga per l'effetto dell'accensione di un esplosivo, sia che venga provocato dall'aria compressa. (nella specie è stata ritenuta come arma da sparo una pistola - giocattolo cui erano state applicate due canne mozze). (V mass n 142432).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)