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Sez. 6, Sentenza n. 26223 del 04/05/2023 Ud. (dep. 16/06/2023) Rv. 284917 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE | Riparazione del danno ex art. 62, n. 6, cod. pen. – Importo inferiore rispetto al totale – Criteri di imputazione – Art. 1193 cod. civ. – Applicabilità – Conseguenze – Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284917-01

REATO - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE

In tema di reato continuato, la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., qualora la riparazione sia avvenuta mediante il versamento di una somma inferiore rispetto all'importo totale del danno, va valutata e applicata - in mancanza di diversa indicazione da parte del danneggiante – imputando il risarcimento al debito più oneroso, in base ai criteri di cui all'art. 1193 cod. civ., con la conseguenza che la diminuente opererà esclusivamente nel caso in cui l'importo versato a titolo di risarcimento sia quanto meno pari al danno arrecato dalla condotta di reato giudicata più grave.

Cod. Pen. art. 62 lett. 6, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1193

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)