Sez. 1, Sentenza n. 846 del 20/03/1972 (Rv. 357037 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IN GENERE- MORTE DEL COMODATARIO DI UN'AZIENDA - MANCATO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISOLUZIONE DA PARTE DEL COMODANTE - SUBENTRO DELL'EREDE DEL COMODATARIO - DEBITO PER IMPOSTA DI SUCCESSIONE SUL VALORE DELL'AZIENDA - NASCITA - MOMENTO DETERMINANTE - FATTISPECIE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IN GENERE- MORTE DEL COMODATARIO DI UN'AZIENDA - MANCATO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISOLUZIONE DA PARTE DEL COMODANTE - SUBENTRO DELL'EREDE DEL COMODATARIO - DEBITO PER IMPOSTA DI SUCCESSIONE SUL VALORE DELL'AZIENDA - NASCITA - MOMENTO DETERMINANTE - FATTISPECIE.*
In caso di morte del comodatario di un'azienda, se il termine di durata del contratto non e decorso e il comodante non si avvale del diritto di risoluzione, l'erede subentra nel contratto e il debito per imposta di successione sul valore di avviamento dell'azienda sorge, nei confronti dell'erede, alla data di apertura della successione, a meno che lo erede non provi l'avvenuto Esercizio del diritto di risoluzione da parte del comodante. (nella specie si trattava della concessione in comodato da parte di societa petrolifera, di un distributore di carburante).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1811, Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)