Sez. L, Sentenza n. 11866 del 02/11/1992 (Rv. 479273 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere | Richiesta dell'indennità entro il termine di sessanta giorni ex art. 129 R.D.L. n. 1827 del 1935 - Successiva richiesta d'integrazione - Operatività del medesimo termine - Esclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere
Qualora l'esercizio di un diritto di credito sia sottoposto a termine di decadenza, la richiesta di un pagamento soltanto parziale, rientrante nelle facoltà del creditore ex art. 1181 cod. civ., vale ad impedire la decadenza ed a far sì che il creditore possa chiedere il pagamento residuo senza essere assoggettato ad alcun termine. Ne consegue che la richiesta dell'indennità di disoccupazione entro il termine di sessanta giorni di cui all'art. 129 R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 impedisce la decadenza e fa sì che l'assicurato possa poi chiederne un'integrazione senza essere assoggettato al termine medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1181, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)