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Sez. 1, Sentenza n. 911 del 23/05/1966 Ud. (dep. 27/09/1966) Rv. 102556 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII - MINERALI - BUONI 'BENZINÀ PER I TURISTI STRANIERI - AGEVOLAZIONE FISCALE PER L'USO ESCLUSIVO DI QUESTE PERSONE.*
Stato
decisa il 1966-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102556-01

FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII - MINERALI - BUONI 'BENZINÀ PER I TURISTI STRANIERI - AGEVOLAZIONE FISCALE PER L'USO ESCLUSIVO DI QUESTE PERSONE.*

La legge 2 luglio 1957, n 474 esige che sia il turista straniero, e soltanto lui, ad utilizzare per i bisogni della sua autovettura, specificamente individuata attraverso il numero di targa, il carburante acquistato con l'agevolazione tributaria, cosi che si verifica mutata destinazione se il carburante medesimo e destinato ad altri Usi.*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1957 num. 474 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)