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Modificazioni al testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni

Testo in vigore al

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. La costituzione dei Consorzi esattoriali di cui all'art. 2 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, e' fatta con riguardo alla circoscrizione degli uffici delle imposte dirette.

2. Non possono far parte dello stesso consorzio Comuni compresi nella circoscrizione territoriale di diversi Uffici distrettuali delle imposte dirette.

3. Ove il Ministero riconosca l'opportunita', anche in relazione alla situazione preesistente, di istituire piu' di un consorzio nella circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte, il carico minimo da assegnare a ciascun consorzio od esattoria non deve essere inferiore a lire seicentomila.

4. Tutte le esattorie, comunali o consorziali, aventi nell'anno 1940, un carico annuo di riscossione inferiore a lire seicentomila, che non vengano consorziate nei sensi indicati dai precedenti comma agli effetti del decennio 1943-1952, sono, soppresse, con decorrenza dal lo gennaio 1943.

5. I Comuni, le cui esattorie sono soggette a soppressione a norma del precedente comma, sono riuniti in consorzio con uno, o piu' commi, o consorzi, in modo che il carico annuo di riscossione della nuova circoscrizione non sia inferiore alle seicentomila lire.

6. Il provvedimento di costituzione dei consorzi di cui al precedente comma e' emesso, su proposta dell'intendente di finanza, con decreto del Ministro per le finanze, contro il quale non e' ammesso alcun gravame, ne in via amministrativa ne in via giurisdizionale.

7. Nel decreto sono indicati la sede della esattoria consorziale ed i Comuni, nei quali l'esattoria stessa deve istituire una collettoria, nonche' i Comuni e le localita', nei quali la riscossione si effettua con orario limitato.

Art. 2

1. La costituzione dei consorzi obbligatori, di cui all'articolo precedente, ha effetto pel decennio 1943-1952. Nondimeno durante il decennio in corso e sempre nell'ambito di una stessa circoscrizione di Ufficio distrettuale delle imposte, possono essere riunite in consorzio le esattorie vacanti, oppure riunirsi tali esattorie ad un'altra appaltata, col consenso dell'esattore e con l'aggio risultante dal suo contratto di appalto.

2. Su domanda degli esattori attualmente in carica che dichiarino di gestire la nuova esattoria consorziale, sia per associazione tra loro sia per cessione ad uno di essi, e sempre nell'ambito della circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte, il prefetto, sentiti i Comuni interessati, puo' anche autorizzare in anticipo la costituzione dei consorzi di cui al precedente comma.

3. In tal caso, come nel caso di conferma dell'appalto pel decennio 1943-1952, l'aggio sara' fissato nella misura percentuale corrispondente al rapporto fra il complesso degli aggi e il complesso (dei carichi risultanti dai ruoli passati in riscossione nel penultimo anno della gestione per le varie esattorie che vengono ad essere comprese nella nuova circoscrizione.

4. Il personale delle esattorie riunite ai sensi dei precedenti capoversi conserva lo stesso stato giuridico e trattamento economico che aveva presso l'esattoria cui era addetto, in forza dei contratti collettivi e integrativi vigenti all'atto della riunione.

Art. 3

1. Le imposte, sovrimposte e contributi di qualsiasi specie applicati con riferimento allo stesso reddito si comprendono in unico ruolo mediante corrispondente aumento dell'aliquota di imposta principale agli effetti della quale il reddito e' stato accertato.

2. A partire dalla data di attuazione dell'anagrafe tributaria di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, il Ministero delle finanze, di concerto con gli altri Ministeri interessati, puo' inoltre disporre la iscrizione in unico ruolo, delle imposte, sovrimposte, tributi locali, contributi sindacali, ed altri contributi mobiliari e immobiliari dovuti dalla stessa ditta. A tale effetto e' fatto obbligo agli enti impositori di comunicare al competente Ufficio distrettuale delle imposte, per l'iscrizione in detta anagrafe, tutte le Variazioni occorse nell'anno nella consistenza del carico tributario di ogni ditta.

3. I redditi mobiliari vengono indicati nei ruoli anche per gruppi e specie e sulla base di essi gli esattori compilano e trasmettono agli Uffici distrettuali delle imposte entro' il mese di aprile di ciascun anno le tabelle dei contribuenti, distinti per gruppi e specie di redditi imponibili, segnalando le variazioni accertate in rapporto alla denominazione, reperibilita', esistenza e stato di ciascuna ditta iscritta a ruolo.

4. L'Ufficio distrettuale delle imposte provvede entro il 30 settembre di ogni anno alla riunione delle tabelle in unico fascicolo, per ordine alfabetico dei Comuni compresi nel distretto, ed a rimetterlo al podesta' del Comune capoluogo per la pubblicazione e per tenerlo a disposizione di chiunque Voglia consultarlo.

5. Ai fini della chiarezza e dell'epurazione dei ruoli, ferme restando le disposizioni in vigore, e' fatto altresi' obbligo agli esattori di segnalare entro il 31 ottobre di ogni anno agli uffici delle imposte, ai Comuni, Provincie ed altri enti impositori, per le necessarie rettifiche e provvedimenti, gli elementi di cui vengono a conoscenza nel corso della riscossioni, e piu' particolarmente: duplicazioni di iscrizioni, errori per omonimia, errori nel domicilio o nelle generalita' del debitore dell'imposta, cessazione del reddito, morte del contribuente.

6. Le esattorie, presso le quali non siano in uso sistemi meccanizzati, ritenuti dall'Amministrazione finanziaria rispondenti alle esigenze del servizio, hanno l'obbligo di valersi dei sistemi e mezzi meccanici che fossero adottati dall'Amministrazione finanziaria per la compilazione dei ruoli, concorrendo nelle relative spese ed in quelle necessarie per la manutenzione in comune di schedine e targhette, nella misura che sara' annualmente stabilita dal Ministero delle finanze.

7. Le partite di cui sia stata riconosciuta l'inesigibilita' non possono essere inscritte nei ruoli principali dell'anno successivo, salvo all'Ente di inscriverle in ruolo suppletivo qualora gli risultino cessate le ragioni dell'inesigibilita'.

Art. 4

1. I comma 1° e 2° dell'art. 5 del testo Unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, sono sostituiti dai seguenti:
« COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645.
«La consegna dei ruoli esecutivi, controfirmati dal procuratore delle imposte, dal podesta', o dai rappresentanti degli enti impositori, e dei quali l'esattore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi».

Art. 5

1. Alle incompatibilita' previste dall'art. 14 del testo unico 17 ottobre 1022, n. 1401, per la nomina e per l'esercizio delle funzioni di esattore, si aggiungono quelle stabilite per 'gli appaltatori delle imposte di consumo dall'art. 77 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, eccettuati i numeri 7 e 19.

2. Non possono inoltre essere esattori:

  1. 1° coloro che siano stati comunque dispensati o revocati dalle funzioni di gestori, delegati, sostituti, sorvegliati, esattori, collettori, ufficiali esattoriali, messi notificatori o impiegati esattoriali, per irregolarita' o abusi commessi nell'esercizio delle loro funzioni;

  2. 2° coloro che non abbiano reso i conti in dipendenza della funzione da loro esercitata o che dichiarati debitori siano morosi verso lo Stato, la Provincia, il Comune od altri Enti interessati nella riscossione;

  3. 3° coloro che in precedenti gestioni abbiano commesso abusi od irregolarita' che il Ministero ritenga incompatibili con le funzioni di esattore.

3. La inesistenza delle circostante, di cui ai numeri 1, 2, 3 si comprova mediante certificate da rilasciarsi dal Ministero delle finanze, che ha inoltre facolta' di escludere dal conferimento di esattorie, persone, ditte o enti con decreto non motivato e insindacabile.

Art. 6

1. Per essere nominato esattore e' richiesta la iscrizione all'Albo nazionale degli esattori delle imposte dirette istituito presso il Ministero delle finanze.

2. Gli aspiranti all'iscrizione all'albo degli esattori devono possedere i requisiti richiesti dalla legge per la nomina ad esattore, essere muniti almeno della licenza di scuola media superiore, aver superato apposito esame di idoneita' e dimostrare di avere i requisiti morali e la capacita' finanziaria sufficiente a ben condurre la gestione delle esattorie delle imposte dirette.

3. Possono ottenere l'iscrizione all'albo, con dispensa dall'esame e dal possesso del titolo di studio, coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della legge 16 giugno 1939, n. 942, e per un periodo di almeno cinque anni abbiano esercitate le funzioni di esattore ma uniti della relativa patente.

4. Possono altresi' ottenere l'iscrizione all'albo gli istituti od enti soggetti al servizio di vigilanza sulle aziende di credito, che abbiano ottenuto l'assenso al conferimento di gestioni esattoriali.

5. L'erede od il prescelto tra gli eredi, quando continui la gestione nell'anno di vacanza dell'esattoria e nel successivo, ancorche' non in possesso dei requisiti prescritti, deve essere iscritto all'albo nazionale degli esattori per il periodo della gestione di obbligo, prevista, dall'art. 93 del testo unico 17 ottobre 1922, numero 1401.

6. Le norme per la formazione e la tenuta dell'Albo e per gli esami di idoneita', nonche' i diritti per il rilascio del certificato prescritto dal precedente art. 5, sono fissati con decreto del Ministro per le finanze.

7. Le suddette iscrizioni sono soggette a tassa annuale di concessione governativa nella misura stabilita dalla tariffa allegata alla legge relativa, da riscuotersi in modo ordinario.

8. Per le spese inerenti alla formazione, ed alla tenuta dell'Albo nazionale degli esattori delle imposte dirette e dell'Albo dei collettori di cui al seguente art. 8, e per quelle dovute alle Commissioni di esame di idoneita' viene stanziato annualmente apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

9. Il compenso a favore dei componenti e del segretario delle Commissioni per gli esami di idoneita' alle funzioni di esattore e di collettore delle imposte dirette e' liquidato a norma degli articoli 4 e seguenti del decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5, nella misura prevista per i concorsi di gruppo B.

Art. 7

1. Il valore degli immobili offerti in cauzione dall'esattore, viene sempre accertato mediante stima da eseguirsi all'Ufficio tecnico erariale.

Art. 8

1. Tra il secondo ed il terzo comma dell'art. 22 del testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, e' inserito il seguente comma:
«Per la formazione e tenuta dell'Albo dei collettori delle imposte dirette, per l'esame di idoneita', per i diritti di rilascio dei certificati, nonche' per le spese inerenti all'Albo stesso ed alle Commissioni di esame, valgono le stesse disposizioni riguardanti l'Albo nazionale degli esattori delle imposte dirette.
«La tassa annuale di concessione governativa per l'iscrizione nell'Albo dei collettori e' fissata in lire trenta».