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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 9 febbraio 1984, causa 39/83

Decisione
decisa il 1984-02-09
ECLI
ECLI:EU:C:1984:52

Epigrafe

Nella causa 39/83 Cornelis Henrick Fabius, residente in L'Aia, con l'avv. Eric Grabandt, del foro de L'Aia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. E. Arendt, Centre Louvigny, 34 B/IV, rue Philippe-II, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Heudrik van Lier, membro del suo servizio giuridico, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montako, membro dello stesso servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Plateau du Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione in data 22 dicembre 1982, con cui la Commissione ha confermato il rifiuto di ammettere il ricorrente alle prove orali del concorso COM/A/325, LA CORTE (Terza Sezione), composta dai signori Y. Galmot, presidente di Sezione, U. Everling e C. Kakouris, giudici, avvocato generale : Sir Gordon Slynn cancelliere : J. A. Pompe, cancelliere aggiunto ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento, le conclusioni ed i mezzi e argomenti delle parti si possono riassumere come segue :

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti

punto 1
La Commissione delle Comunità europee, convenuta, pubblicava nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 12 settembre 1981 (C 233, pag. 21) il bando COM/A/325, relativo ad un «concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire una riserva di amministratori da inquadrare nei gradi 7 e 6 della categoria A». A termini del bando, il concorso aveva lo scopo di costituire una riserva destinata a coprire i posti di detta categoria e carriera, vacanti o nuovi, negli uffici della Commissione, e corrispondenti a compiti di concezione, di studio o di controllo relativi all'attività delle Comunità nel campo delle scienze politiche, amministrative e finanziarie, con le seguenti opzioni : relazioni esterne; stampa e tecniche d'informazione; finanze pubbliche/contabilità/«audit» ; amministrazione generale.
punto 2
Il paragrafo V del bando di concorso, intitolato «Prove scritte — Ammissione alla prova orale», ha il seguente tenore: « 1. Natura delle prove scritte : a) Una prova di comprensione e di ragionamento logico intesa a valutare le capacità del candidato ad assolvere compiti di concezione, di studio o di controllo; questa prova non esige nessuna conoscenza scolastica specifica (due ore). b) Una prova, della durata di tre ore, intesa a valutare le conoscenze generali del candidato necessarie per svolgere una funzione pubblica internazionale. Questa prova potrà eventualmente consistere nel trattamento di una pratica. 2. Valutazione delle prove: prova la): da 0 a 40 punti; prova 1b): da 0 a 60 punti. Un voto inferiore a 20 (la) o a 30 (lb) comporta l'esclusione del candidato. 3. Ammissione alla prova orale: Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto alle prove scritte i voti migliori, comunque superiori al punteggio limite summenzionato (V 2)...».
punto 3
Il ricorrente sig. Cornells Fabius, nato il 5 giugno 1950, presentava la propria candidatura al concorso COM/A/325 (opzione «relazioni esterne») e veniva ammesso a partecipare alle prove. Le prove scritte si svolgevano a L'Aia, il 28 giugno 1982. Con lettera 10 novembre 1982, la Commissione comunicava all'interessato che la commissione giudicatrice riteneva insufficiente il punteggio da lui conseguito per ammetterlo a partecipare alla successiva fase del concorso. In effetti, per la prima prova («ragionamento logico») egli aveva ottenuto un punteggio di 13,82 su 40, mentre il punteggio minimo era pari a 20. D'altro canto, nella seconda prova, il sig. Fabius aveva ottenuto 46 punti su 60. Con lettera 28 novembre 1982, il ricorrente chiedeva alla Commissione di riesaminare il suo caso, in quanto, in particolare, egli riteneva inammissibile che, per il superamento dell'esame, si attribuisse tanta importanza alla prova di «ragionamento logico». Questa domanda veniva respinta in data 22 dicembre 1982, con una decisione del capo della divisione «Assunzioni» della Commissione, il quale richiamava l'attenzione del ricorrente sul fatto che le sue critiche erano dirette non tanto contro la decisione della commissione giudicatrice, quanto contro le disposizioni generali per il concorso in questione, che erano state accettate sia dal candidato sia dalla commissione giudicatrice. Il ricorso in esame è diretto contro la suddetta decisione. Ad una nuova domanda dell'interessato, datata 20 febbraio 1983 ed intesa ad ottenere che le conclusioni della commissione giudicatrice venissero riesaminate dalla Commissione, questa rispondeva, il 16 marzo 1983, che la commissione giudicatrice forma la propria opinione e ne trae le relative conclusioni in piena indipendenza e che, nella fattispecie, aveva rispettato le disposizioni vigenti per la prova, in conformità al bando di concorso.

SENTENZA › In fatto › II — La fase scritta del procedimento e le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Con atto depositato il 15 marzo 1983, l'interessato ha proposto ricorso contro la Commisione delle Comunità europee. Egli chiede che la Corte voglia :
paragrafo 2
annullare la decisione della Commissione che conferma il rifiuto di ammettere il ricorrente alle prove orali del concorso generale COM/A/325, comunicata all'interessato con lettera 22 dicembre 1982 del capo della divisione «Assunzioni»; dichiarare che la Commissione è tenuta ad effettuare, entro tre mesi dalla sentenza della Corte, un esame approfondito delle capacità del ricorrente o, quanto meno, dichiarare che la Commissione è tenuta a dare al ricorrente la possibilità di partecipare ad un prossimo concorso generale per l'assunzione di amministratori da inquadrare nei gradi 7 e 6 della categoria A, indipendentemente dai limiti di età che saranno fissati nel bando, il tutto in conformità ai principi affermati dalla Corte; porre le spese a carico della convenuta.
paragrafo 3
La Commissione chiede che la Corte voglia:
paragrafo 4
dichiarare che il ricorso è infondato e, di conseguenza, respingerlo; porre le spese a carico del ricorrente.
paragrafo 5
Con memoria complementare, registrata in cancelleria il 21 aprile 1983, il ricorrente ha chiesto che la Corte voglia :
paragrafo 6
1. annullare la decisione della Commissione comunicatagli con lettera del 16 marzo 1983 ovvero constatare che la Commissione ha omesso di adottare una decisione che il ricorrente, con lettera del 20 febbraio 1983, l'aveva invitata ad adottare; 2. dichiarare che la Commissione è tenuta a riesaminare la questione dell'idoneità del ricorrente a partecipare al concorso.
paragrafo 7
Dopo aver preso conoscenza del controricorso dal quale a suo avviso risulta che la Commissione considera la lettera del 16 marzo 1983 come puramente confermativa della decisione 22 dicembre 1982, il ricorrente ha espressamente dichiarato, nella replica, pervenuta alla Corte il 19 maggio 1983, di ritirare la sua «domanda complementare per motivi di economia processuale».
paragrafo 8
Infine, con una domanda di provvedimenti urgenti, registrata in cancelleria il 20 aprile 1983, il ricorrente ha chiesto che il Presidente della Corte voglia:
paragrafo 9
«— ordinare alla Commissione, in via provvisoria, di autorizzare il ricorrente a partecipare alle restanti fasi del concorso COM/A/325, in attesa della pronunzia nel merito o, quanto meno, ordinare alla Commissione, in via provvisoria, di ingiungere alla commissione giudicatrice del concorso COM/A/325 di autorizzare il ricorrente a partecipare alle restanti fasi del concorso generale COM/A/325, il tutto con la precisazione che, in caso di superamento della prova orale, il ricorrente sarà iscritto nell'elenco di riserva stabilito o da stabilirsi fino alla pronunzia nel merito; condannare la Commissione a sopportare le spese sostenute dal ricorrente».
paragrafo 10
Questa domanda è stata respinta con ordinanza 30 giugno 1983.
paragrafo 11
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 1. Il ricorrente

paragrafo 1
Contro la decisione impugnata, il ricorrente deduce un mezzo unico, relativo alla violazione dei principi di equità e di «diligenza».
paragrafo 2
A sostegno di questo mezzo, il sig. Fabius svolge tre argomenti: egli fa carico alla Commissione di aver attribuito importanza decisiva ad un unico criterio di valutazione; di aver attribuito importanza decisiva ad un «test» attitudinale non sufficientemente affidabile, ed infine di aver rifiutato di organizzare per lui una nuova prova.
paragrafo 3
a) La Commissione avrebbe attribuito importanza decisiva ad un unico criterio di valutazione Il ricorrente sostiene di non essere stato ammesso a partecipare alla successiva fase del concorso soltanto perché il punteggio da lui ottenuto nella prova di «ragionamento logico» era stato insuffi- ciente, mentre il risultato della seconda prova era ampiamente sufficiente. Egli sostiene che la somma dei minimi richiesti per le due prove è pari a 50 punti, mentre il totale dei punteggi da lui ottenuti ammonta a 59,82; l'eliminazione è stata quindi decisa unicamente in base alla prova di «ragionamento logico», per la quale egli non ha conseguito il minimo richiesto. In proposito, il ricorrente si riferisce alla propria lettera del 28 novembre 1982, con la quale aveva fatto conoscere alla Commissione le proprie obiezioni contro un metodo unilaterale di valutazione dei candidati, e chiede che il contenuto di questa lettera venga considerato parte integrante del ricorso. In detta lettera, il sig. Fabius insisteva particolarmente sul fatto che, per partecipare alla seconda prova scritta ed ottenere un punteggio come quello attribuitogli, si dovevano necessariamente possedere buone capacità di «ragionamento logico», che non possono essere valutate unicamente in base ad un «test» di intelligenza. Il ricorrente conclude che la decisione impugnata è in contrasto con l'equità e col principio di «diligenza», in quanto si è attribuita automaticamente importanza decisiva al solo criterio di valutazione disponibile, senza prevedere la possibilità di una prova più approfondita per motivi speciali. b) La Commissione avrebbe attribuito importanza decisiva ad un «test» attitudinale non sufficientemente affidabile Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata è in contrasto col principio di «diligenza» in quanto si è attribuita importanza decisiva ad una prova la cui affidabilità è insufficiente per l'ammisione dei candidati. Egli produce, al riguardo, una lettera del «Servizio psicologico nazionale» dei Paesi Bassi, in data 26 novembre 1982, dalla quale si desumerebbe, in primo luogo, che i «test» d'intelligenza non possono essere considerati come un criterio di valutazione sufficientemente affidabile, fra l'altro perché è possibile che le prestazioni di un individuo, in una situazione di esame, siano molto inferiori a quelle ch'egli fornirebbe al di fuori di tale situazione e, in secondo luogo che lo stesso «Servizio psicologico nazionale» aveva espresso un parere negativo in merito all'assunzione del ricorrente nell'amministrazione olandese, mentre, in seguito, l'interessato aveva dato piena soddisfazione. Il ricorrente produce inoltre delle lettere del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'interno dei Paesi Bassi, dalle quali si desumerebbe che i pareri degli psicologi non hanno peso decisivo e che siffatti metodi di selezione «suscitano un certo disagio». Il ricorrente aggiunge che nei Paesi Bassi, per l'assunzione nella pubblica amministrazione, non è stato generalmente riconosciuto, negli ultimi anni, un tale valore assoluto ad un «test» d'intelligenza. Infine, egli sostiene che relativamente al valore di un siffatto «test», le opinioni della Commissione non coincidono con i risultati constatati nei Paesi Bassi, e che perciò questo Stato membro avrebbe insistito affinché la procedura di assunzione e di selezione venisse modificata. Sotto questo profilo, il ricorrente assume di interpretare correttamente i documenti da lui prodotti in allegato al ricorso. e) La Commissione avrebbe a torto rifiutato di organizzare una nuova prova per il ricorrente Secondo il sig. Fabius, la decisione impugnata è in contrasto col principio di «diligenza» in quanto la Commissione avrebbe rifiutato di procedere ad un esame più approfondito nel suo caso, dopo aver preso conoscenza delle circostanziate obiezioni da lui sollevate nella lettera 28 novembre 1982. Né nello scambio di corrispondenza di cui sopra, né nel controricorso la Commissione ha preso posizione sulla validità del ragionamento seguito dall'interessato. d) Il ricorrente, inoltre, offre di provare: che il suo attuale datore di lavoro (Ministero dei trasporti, delle acque e dei lavori pubblici) è soddisfatto delle sue prestazioni, come del resto il precedente datore di lavoro (Ministero degli affari esteri); che i criteri di selezione applicati dalla Commissione nelle assunzioni sono oggetto di divergenze di vedute fra la Commissione e le autorità olandesi. e) Infine, il ricorrente ha sostenuto di avere un particolare interesse ad agire.
paragrafo 4
Avendo attualmente 32 anni, egli non potrebbe infatti rientrare più nei limiti di età imposti per la partecipazione a successivi concorsi generali.
paragrafo 5
È questa la ragione per cui, a suo avviso, onde dare esecuzione ad una sentenza di accoglimento del ricorso, «la Commissione dovrebbe effettuare, entro tre mesi dalla sentenza della Corte, un esame più approfondito delle sue capacità o, quanto meno, dargli la possibilità di partecipare ad un prossimo concorso generale, il tutto in conformità ai principi affermati dalla Corte».

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › 2. La Commissione

paragrafo 1
a) Sull'argomento relativo all'importanza decisiva attribuita ad un unico criterio di valutazione La Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, essa dispone di un ampio potere discrezionale nell'adottare tutte le disposizioni da applicare nell'ambito di un concorso (sentenza 16. 10. 1975, causa 90/74, De-boeck/Commissione, Racc. pag. 1123; sentenza 2. 10. 1979, causa 178/78, Sze-merey/Commissione, Racc. pag. 2855). Poiché la controversa disposizione del bando di concorso è stata manifestamente adottata nell'interesse del servizio, alla convenuta non si può far carico di aver superato i limiti del suo potere discrezionale. La convenuta sostiene che la commissione giudicatrice si è attenuta alle disposizioni relative all'organizzazione del concorso, cosicché non le si può muovere alcuna censura. Secondo la Commissione, l'argomento in esame non è pertinente, in quanto dal testo del bando di concorso risulta che la prova di ragionamento logico non era la sola eliminatoria, mentre la Commissione, attribuendo a talune prove carattere eliminatorio, è rimasta entro i limiti del suo potere discrezionale. b) Sull'argomento relativo all'importanza decisiva che sarebbe stata attribuita ad un «test» non sufficientemente affidabile La Commissione osserva che la prova detta di «ragionamento logico» comprendeva a sua volta vari quesiti (nell'ambito di un «test» a scelta multipla e di un «test» d'interpolazione costruttiva), che il punteggio minimo per questa prova non era molto elevato e che già da un certo tempo la Commissione fa uso della serie di «tests» di cui ci si è serviti nel concorso COM/A/325. Inoltre, la Commissione sostiene che i documenti prodotti dal ricorrente riguardo a questo punto non hanno alcun nesso con la presente causa, poiché provengono da enti o da persone che non hanno potuto avere una sufficiente conoscenza della prova di «ragionamento» del concorso COM/A/325, prova che non va d'altronde considerata un «test» psico-tecnico, come sembrano ritenere gli autori dei suddetti documenti. Per di più, in via subordinata, la Commissione osserva che i documenti prodotti dal ricorrente non hanno la portata che viene loro da questi attribuita. Infine, e in ogni caso, la Commissione ritiene di disporre di un potere discrezionale quanto alla scelta delle prove e alle modalità di valutazione dei risultati. e) Sull'argomento relativo al rifiuto di organizzare una nuova prova per il ricorrente La Commissione ricorda che la commissione giudicatrice si è attenuta alle disposizioni vigenti per il concorso e che non le si può muovere l'addebito di non aver trattato con la necessaria accuratezza la pratica del ricorrente. La commissione giudicatrice non doveva interpretare la controversa disposizione del bando di concorso, perché questa disposizione, chiaramente formulata, non necessitava di alcuna interpretazione. Infine, il comportamento della suddetta commissione era stato conforme al principio della parità di trattamento fra i vari candidati. d) Per finire, la Commissione suggerisce di respingere le offerte di prova fatte dal ricorrente.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
All'udienza del 12 gennaio 1984 le parti non sono comparse.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nella stessa udienza.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 15 marzo 1983, il sig. Cornells Fabius ha proposto a questa Corte un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee, inteso in primo luogo all'annullamento della decisione che conferma il rifiuto di ammettere il ricorrente alle prove orali del concorso COM/A/325 e in secondo luogo a far dichiarare che la Commissione è tenuta ad organizzare una nuova prova per valutare le capacità del ricorrente o a consentirgli di partecipare ad un prossimo concorso generale dello stesso livello, senza tener conto del limite di età.
punto 2
Si trattava, nella fattispecie, di un concorso generale per titoli ed esami, destinato a costituire una riserva di amministratori da inquadrare nei gradi 7 e 6 della categoria A.
punto 3
Il bando di concorso (pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 12 settembre 1981) al paragrafo V, intitolato «Prove scritte — Ammissione alla prova orale», disponeva quanto segue : «1. Natura delle prove scritte : a) Una prova di comprensione e di ragionamento logico intesa a valutare la capacità del candidato ad assolvere compiti di concezione, di studio o di controllo; questa prova non richiede alcuna conoscenza scolastica specifica (due ore). b) Una prova della durata di tre ore, intesa a valutare le conoscenze generali del candidato necessarie per svolgere una funzione pubblica internazionale. Questa prova potrà eventualmente consistere nel trattamento di una pratica. 2. Valutazione delle prove: prova l a): da 0 a 40 punti; prova lb): da 0 a 60 punti. Un voto inferiore a 20 (la) o a 30 (lb) comporta l'esclusione del candidato. 3. Ammissione alla prova orale: Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto, nelle prove scritte, i migliori risultati al di là del punteggio limite summenzionato (V 2)».
punto 4
II ricorrente, ammesso al concorso, partecipava alle prove scritte il 28 giugno 1982. Con lettera 10 novembre 1982, la Commissione gli comunicava che la commissione giudicatrice riteneva insufficiente il punteggio da lui conseguito nelle prove scritte, per ammetterlo a partecipare alle prove orali del concorso. In effetti, per la prima prova, detta di «ragionamento logico», egli aveva ottenuto soltanto 13,82 punti su 40, mentre un punteggio inferiore a 20 implicava l'esclusione del candidato.
punto 5
Con lettera 28 novembre 1982, il ricorrente chiedeva alla Commissione di riesaminare il suo caso, in particolare perché egli riteneva inammissibile che, ai fini del supperamento dell'esame, venisse attribuita tanta importanza alla prova di «ragionamento logico». Questa domanda veniva respinta con decisione in data 22 dicembre 1982 dal capo della divisione «Assunzioni» della Commissione.
punto 6
È contro tale decisione che è stato proposto il ricorso in esame, a sostegno del quale il sig. Fabius deduce un unico mezzo, relativo alla violazione, da parte della Commissione, dei principi di equità e di «diligenza». Più precisamente il ricorrente fa carico alla Commissione di avere attribuito importanza decisiva ad un unico criterio di valutazione, di aver dato valore eccessivo ad un «test» attitudinale non sufficientemente attendibile ed infine di avere rifiutato di organizzare per lui una nuova prova.
punto 7
Si deve ricordare che, com'è stato già ripetutamente affermato dalla Corte (sentenza 16. 10. 1975, causa 90/74, Francine Deboeck/Commissione, Racc, pag. 1123, e sentenza 18. 2. 1982, causa 67/81, Marie Helene Ruske/Com-missione, Racc. pag. 661), l'autorità avente il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale per determinare i criteri di idoneità ai posti da assegnare e per stabilire, in base a tali criteri e nell'interesse del servizio, le condizioni e le modalità di organizzazione di un concorso.
punto 8
Nella fattispecie è chiaro che, prevedendo nel bando di un concorso destinato all'assunzione di dipendenti di categoria A, le cui funzioni consistono nell'attendere a compiti di concezione, di studio o di controllo, una prova di comprensione e di ragionamento logico intesa ad accertare l'idoneità dei candidati a svolgere questi vari compiti, e stabilendo che per tale prova un punteggio inferiore a 20 su 40 avrebbe implicato l'esclusione del candidato, la Commissione non ha ecceduto i limiti del potere discrezionale ad essa spettante, né violato alcun principio giuridico generale.
punto 9
Stando così le cose, gli argomenti del ricorrente secondo cui egli avrebbe ottenuto un buon punteggio nella seconda prova scritta, darebbe piena soddisfazione nel posto che occupa nel proprio paese d'origine, e certe autorità di tale paese attribuirebbero scarso valore a siffatti «tests» non hanno alcuna incidenza sulla legittimità della decisione impugnata.
punto 10
Di conseguenza, la commissione giudicatrice del concorso, indi l'autorità avente il potere di nomina hanno legittimamente opposto al ricorrente il rifiuto di ammetterlo alle prove orali del concorso e, successivamente, il rifiuto di organizzare per lui una nuova prova.
punto 11
Pertanto, e senza alcuna necessità di assumere le prove offerte dal ricorrente, il ricorso dev'essere respinto.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 12
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
punto 13
Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti della Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1° II ricorso è respinto. 2° Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Firme

Galmot Everling Kakouris Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 9 febbraio 1984. Il cancelliere P. Heim Il presidente della Terza Sezione Y. Galmot

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