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Sez. 6, Sentenza n. 8367 del 15/04/1982 Ud. (dep. 29/09/1982) Rv. 155258 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. N. 744 DEL 1981 ART. 2 LETT. C) - LIMITATA ENTITÀ DEI VOLUMI DI EDIFICI ABUSIVI - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155258-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. N. 744 DEL 1981 ART. 2 LETT. C) - LIMITATA ENTITÀ DEI VOLUMI DI EDIFICI ABUSIVI - CRITERI DI VALUTAZIONE.*

Ai fini dell'applicazione dell'amnistia di cui al d.P.R. n. 744 del 1981, l'estensione dell'edificio abusivo va valutata in senso oggettivo con riferimento all'intero edificio, a nulla rilevando che esso appartenga a più proprietari e consti di più appartamenti la limitata entità dei volumi di cui al citato decreto di amnistia infatti va riferita ai lavori eseguiti senza licenza, prescindendo dal numero dei proprietari o degli esecutori dei lavori stessi. (V mass n 153969).*

Riferimenti normativi: DPR 18/12/1981 num. 744 art. 2 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)