Sez. 6, Sentenza n. 8367 del 15/04/1982 Ud. (dep. 29/09/1982) Rv. 155258 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. N. 744 DEL 1981 ART. 2 LETT. C) - LIMITATA ENTITÀ DEI VOLUMI DI EDIFICI ABUSIVI - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - SINGOLI PROVVEDIMENTI - D.P.R. N. 744 DEL 1981 ART. 2 LETT. C) - LIMITATA ENTITÀ DEI VOLUMI DI EDIFICI ABUSIVI - CRITERI DI VALUTAZIONE.*
Ai fini dell'applicazione dell'amnistia di cui al d.P.R. n. 744 del 1981, l'estensione dell'edificio abusivo va valutata in senso oggettivo con riferimento all'intero edificio, a nulla rilevando che esso appartenga a più proprietari e consti di più appartamenti la limitata entità dei volumi di cui al citato decreto di amnistia infatti va riferita ai lavori eseguiti senza licenza, prescindendo dal numero dei proprietari o degli esecutori dei lavori stessi. (V mass n 153969).*
Riferimenti normativi: DPR 18/12/1981 num. 744 art. 2 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)