Sez. U - , Sentenza n. 16084 del 09/06/2021 (Rv. 661389 - 04)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE | Procedura di liquidazione coatta amministrativa – Crediti non assistiti da privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. – Interessi e rivalutazione monetaria – Maturazione fino alla data del provvedimento che ha disposto la liquidazione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE
Nella procedura della liquidazione coatta amministrativa, in virtù degli artt. 55 e 201 l.fall. e dell' art. 83, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993, il corso di interessi e di rivalutazione monetaria sui crediti non assistiti da privilegio deve arrestarsi alla data del provvedimento che disponendo la liquidazione apre il concorso fra i creditori.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 83 com. 2, Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)