Sez. 1, Sentenza n. 2772 del 23/07/1969 (Rv. 342497 - 01)
AZIENDA - AVVIAMENTO COMMERCIALE - IN GENERE - VALORE DELL'AVVIAMENTO - DETERMINAZIONE - MOTIVAZIONE DEL GIUDICE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
AZIENDA - AVVIAMENTO COMMERCIALE - IN GENERE - VALORE DELL'AVVIAMENTO - DETERMINAZIONE - MOTIVAZIONE DEL GIUDICE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
La molteplicita dei criteri che sul piano pratico vengono proposti per la Determinazione del valore di avviamento, non obbliga il giudice del merito a chiarire le ragioni della scelta dell'uno piuttosto che dell'altro, procedendo ad una preventiva e astratta comparazione fra i diversi metodi, perche, versandosi in materia di apprezzamenti eminentemente discrezionali, sottratti per loro natura al Sindacato di legittimita in quanto non inficiati da vizi logici e giuridici, egli assolve al dovere giuridico di una sufficiente motivazione solo che fondi l'anzidetto giudizio su considerazioni atte a dimostrare che il metodo di indagine tecnica concretamente seguito ha condotto a risultati convincenti ed accettabili.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2427, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)