Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (seconda sezione) del 9 luglio 1987, cause riunite 44/85, 77/85, 294/85 e 295/85
Epigrafe
Sentenza della Corte (seconda sezione)
9 luglio 1987
Nelle cause riunite 44, 77, 294 e 295/85
Ingfried Hochbaum, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'aw. J.-N. Louis, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Nicolas Decker, 16, avenue Marie-Thérèse, Luxembourg,
e
Edward Rawes, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. B. Liesenberg, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. A. Elvinger, 15, Côte d'Eich, Luxembourg,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. D. Gouloussis, consigliere giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. G. Kremlis, membro del suo ufficio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
aventi sostanzialmente ad oggetto la domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 30 maggio 1984 e 30 gennaio 1985, recanti nomina al posto capo della divisione « Monopoli di Stato e imprese pubbliche » a seguito dell'avviso di posto vacante COM/902/84,
LA CORTE (seconda sezione)
composta dai signori T. F. O'Higgins, presidente di sezione, O. Due e K. Bahlmann, giudici,
avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: D. Louterman, amministratore
vista la relazione d'udienza e a seguito della trattazione orale dell'8 ottobre 1986,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 22 gennaio 1987,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
punto 1
Con atti depositati nella cancelleria della Corte il 15 febbraio, il 29 marzo ed il 3 ottobre 1985, i sigg. Ingfried Hochbaum e Edward Rawes, dipendenti della Commissione delle Comunità europee, hanno proposto dei ricorsi intesi all'annullamento delle decisioni della Commissione 30 maggio 1984, recante nomina del sig. Paul Waterschoot al posto di capo della divisione « Monopoli di Stato e imprese pubbliche » presso la direzione generale « Concorrenza », e 30 gennaio 1985, che conferma la predetta nomina. Nella causa 44/85 il ricorso è altresì inteso a far condannare la Commissione a pagare al sig. Hochbaum la somma simbolica di 1 franco come risarcimento del danno morale che egli assume di aver subito in conseguenza delle suddette decisioni.
punto 2
Il 13 aprile 1984 la Commissione pubblicava l'avviso di posto vacante COM/902/84, relativo al posto di capo della divisione « Monopoli di Stato e imprese pubbliche ». I sigg. Hochbaum e Rawes, al pari di altri quattordici dipendenti, presentavano la loro candidatura a detto posto. Il 30 maggio 1984 la Commissione decideva di coprire il posto vacante mediante promozione, nominando uno dei candidati, il sig. Waterschoot.
punto 3
Emerge dal fascicolo che al momento in cui la Commissione adottò la suddetta decisione 30 maggio 1984, un numero imprecisato di rapporti informativi non si trovava nel fascicolo personale di vari candidati. La Commissione, rilevata questa circostanza, procedeva il 30 gennaio 1985 ad un nuovo scrutinio per mento comparativo di tutti i candidati prendendo in considerazione anche i rapporti informativi mancanti al momento dello scrutinio che aveva preceduto la decisione 30 maggio 1984. A seguito di detto riesame la Commissione giungeva alla conclusione che effettivamente il posto vacante doveva essere coperto mediante la promozione del sig. Waterschoot e, di conseguenza, « confermava così la propria decisione 30 maggio 1984 e decideva che non vi era motivo di annullare la nomina » del candidato prescelto.
punto 4
Per una più ampia esposizione degli antefatti e degli argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d'udienza. Detti elementi del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo se necessario al ragionamento della Corte.
Sentenza › Sulla rìcevibilità
punto 5
La Commissione contesta la ricevibilità dei ricorsi nelle cause 44 e 77/85 in quanto, a differenza dei ricorsi di cui alle cause 294 e 295/85 che hanno ad oggetto la decisione 30 gennaio 1985, essi sono diretti contro la decisione della Commissione 30 maggio 1984. Poiché quest'ultima decisione è stata sostituita dalla decisione 30 gennaio 1985, adottata a seguito del nuovo scrutinio per merito comparativo dei candidati, la domanda di annullamento della prima decisione sarebbe priva di oggetto.
punto 6
A questo proposito è sufficiente rilevare che i ricorsi di cui alle cause 44 e 77/85 si riferiscono al fatto che la Commissione ha nominato il sig. Waterschoot al posto vacante e, in tal modo, ha implicitamente respinto la candidatura dei ricorrenti a detto posto. Poiché la Commissione non ha modificato la decisione 30 maggio 1984, ma, anzi, l'ha confermata, restano ferme le censure dei ricorrenti nei confronti della prima decisione.
punto 7
Ne consegue che i ricorsi sono ricevibili.
Sentenza › Nel merito
punto 8
A sostegno delle loro conclusioni i ricorrenti deducono essenzialmente i seguenti mezzi: a) violazione degli artt. 45, 25 e 27, 3o comma, dello statuto del personale; b) inosservanza delle condizioni stabilite nell'avviso di posto vacante e e) eccesso e sviamento di potere. Questi mezzi corrispondono, in sostanza, a due tipi di censure, vale a dire l'irregolarità del procedimento conclusosi con gli atti impugnati e l'errore di valutazione in quanto la Commissione non avrebbe scelto il dipendente più idoneo al posto da coprire.
punto 9
Occorre esaminare, in primo luogo, gli argomenti dei ricorrenti relativi alle irregolarità di procedura. A questo proposito, i ricorrenti fanno valere che la Commissione, quando adottò la decisione 30 maggio 1984, non poté procedere allo scrutinio per merito comparativo dei candidati dato che mancavano i rapporti informativi di taluni di loro. Di conseguenza, la nomina al posto vacante mediante promozione ed il conseguente rigetto della candidatura dei ricorrenti sarebbero in contrasto con l'art. 45 dello statuto del personale, il quale subordinerebbe la promozione alla condizione che venga previamente effettuato uno « scrutinio per merito comparativo dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi » e un « esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto ». Poiché la decisione 30 maggio 1984 sarebbe, così, illegittima, la Commissione non avrebbe potuto confermarla successivamente.
punto 10
Si deve rilevare che la decisione 30 maggio 1984 era effettivamente inficiata da un vizio di procedura consistente nell'omissione di tener conto dei rapporti informativi di taluni candidati al momento dello scrutinio per merito comparativo. Tuttavia, detta irregolarità poteva essere sanata attraverso un riesame della pratica. Occorre pertanto esaminare il procedimento che ha preceduto la decisione 30 gennaio 1985, fermo restando che la legittimità di quest'ultima non può essere messa in discussione solo perché essa ha un contenuto identico a quello della precedente decisione, adottata a conclusione di un procedimento irregolare.
punto 11
A questo proposito, i ricorrenti rimproverano alla Commissione di non aver sentito il « comitato consultivo per le nomine ai gradi A/2 e A/3 » (in prosieguo: il « comitato ») durante la fase preparatoria della decisione 30 gennaio 1985.
punto 12
La Commissione osserva che non v'era motivo di consultare il comitato una seconda volta, dato che esso si era già pronunciato durante la fase preparatoria della decisione 30 maggio 1984.
punto 13
Occorre esaminare la funzione del comitato e l'effetto del suo parere 25 maggio 1984 sulla preparazione della decisione 30 gennaio 1985.
punto 14
Dal fascicolo, ed in particolare dalle informazioni fornite dalla Commissione su richiesta della Corte, emerge che il comitato è stato istituito in base a una decisione di principio del 1980. Il comitato ha il compito, quando si tratti di coprire posti di grado A2 e A3 mediante promozione, trasferimento interno e trasferimento da altre istituzioni, di esaminare le candidature sotto il profilo della preparazione e dell'idoneità dei vari candidati con riguardo ai requisiti prescritti per il posto da coprire. In questo ambito, detto comitato emette sui candidati un parere destinato al membro della Commissione preposto al settore di cui trattasi, nonché al membro della Commissione competente per il personale e l'amministrazione.
punto 15
Nel caso di specie, il 25 maggio 1984 il comitato designò in ordine alfabetico, tra i sedici dipendenti che aspiravano al posto di cui trattasi, quattro candidati che « dovrebbero essere presi in particolare considerazione ». Tra questi quattro candidati vi erano i sigg. Hauchbaum e Waterschoot. Il comitato, però, non redasse una graduatoria dei candidati giudicati idonei al posto e non espresse in nessun altro modo una preferenza per uno di loro.
punto 16
Si deve rilevare che l'istituzione, da parte della Commissione, di un comitato consultivo non contemplato dallo statuto, allo scopo di ottenere un parere, a proposito della nomina a determinati posti, sulla preparazione e sull'idoneità dei candidati con riguardo ai requisiti stabiliti è intesa a garantire alla stessa Commissione, in quanto APN, una migliore base per lo scrutinio per merito comparativo dei candidati prescritto dall'art. 45 dello statuto del personale. Pertanto, sebbene il comitato abbia natura puramente consultiva, il suo parere costituisce parte integrante degli elementi sui quali la Commissione basa la sua valutazione dei candidati.
punto 17
Ne consegue che, quando la Commissione debba riesaminare una nomina decisa previo parere del comitato, quest'ultimo dev'essere nuovamente sentito dato che il riesame della pratica da parte della Commissione implica un nuovo scrutinio per merito comparativo dei candidati. Tuttavia, la Commissione non v'è tenuta qualora, considerate le circostanze particolari del caso concreto, il fatto di non consultare nuovamente il comitato non leda gli interessi dei candidati.
punto 18
Detta ipotesi non ricorre però nella fattispecie. Infatti, quando il comitato emise il parere 25 maggio 1984 mancava non già il rapporto informativo di un solo candidato, ma un numero imprecisato di rapporti informativi di vari candidati. Non si può quindi negare che una nuova valutazione dell'esperienza e dell'idoneità dei candidati, basata su tutti i rapporti informativi, avrebbe potuto indurre il comitato a modificare l'elenco dei candidati che «dovrebbero essere presi in particolare considerazione », sia cancellandone dei nominativi sia inserendovene dei nuovi. Non si può neanche escludere che siffatta modifica avrebbe potuto essere favorevole all'uno o all'altro dei due ricorrenti.
punto 19
Ne consegue che la Commissione, riesaminando la nomina al posto di cui trattasi senza aver sentito nuovamente il comitato consultivo, non disponeva della base necessaria per procedere allo scrutinio per merito comparativo prescritto dall'art. 45 dello statuto e che questo vizio di procedura ha potuto avere conseguenze sul risultato di detto riesame.
punto 20
Si deve quindi concludere che la prima decisione di nomina 30 maggio 1984 è invalida perché mancavano numerosi rapporti informativi e che la seconda decisione 30 gennaio 1985 è invalida perché non è stato nuovamente sentito il comitato consultivo.
punto 21
Devono pertanto essere annullate le decisioni della Commissione 30 maggio 1984, recante nomina del sig. Waterschoot al posto di capo della Divisione « Monopoli di Stato e imprese pubbliche » presso la direzione generale « Concorrenza », e 30 gennaio 1985, che conferma detta nomina. Di conseguenza, debbono parimenti essere annullate le decisioni con cui la Commissione ha respinto la candidatura dei ricorrenti, senza che occorra esaminare gli altri mezzi da questi dedotti.
punto 22
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei danni proposta nella causa 44/85, gli annullamenti suddetti costituiscono di per sé un adeguato risarcimento di qualsiasi danno morale che il sig. Hochbaum possa aver subito nel caso di specie. La domanda di risarcimento dei danni è pertanto priva di oggetto e non v'è motivo di statuire su questo punto.
Sentenza › Sulle spese
punto 23
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La Commissione è rimasta soccombente e pertanto dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (seconda sezione)
dichiara e statuisce:
1) Sono annullate le decisioni della Commissione 30 maggio 1984, recante nomina del sig. Waterschoot al posto di capo della divisione « Monopoli di Stato e imprese pubbliche » presso la direzione generale della « Concorrenza » e 30 gennaio 1985 che, conferma la nomina suddetta.
2) Sono del pari annullate le decisioni con cui la Commissione ha respinto la candidatura dei ricorrenti al posto suddetto.
3) La Commissione è condannata alle spese.
Firme
O'Higgins
Due
Bahlmann
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 9 luglio 1987.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente della seconda sezione
T. F. O'Higgins.